Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine

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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

promossa l'azione. Il Consiglio federale ritiene inoltre che solo mantenendo la possibilità di non dichiarare nullo il matrimonio in singoli casi – sia sulla base di una ponderazione degli interessi effettuata quando il coniuge in questione è minorenne, sia sulla base delle dichiarazioni del coniuge che ha raggiunto la maggiore età – si possa tenere conto in modo equo delle diverse situazioni contemplate dalla causa di nullità del matrimonio per minore età. Secondo il Consiglio federale, solo una tale soluzione è compatibile con il diritto di rango superiore, in particolare con la Costituzione.

2.4 Soluzioni respinte

2.4.1 Rinuncia a una sanatoria

Come già evidenziato in precedenza, il 22 febbraio 2021 la CAG-S ha deciso di sospendere temporaneamente il trattamento della mozione 20.3011 «Non tollerare i matrimoni di bambini o minorenni» presentata dalla CAG-N (cfr. n. 2.3.2). La mozione chiede non solo di sopprimere la ponderazione degli interessi, ma anche di dichiarare nulli in modo assoluto e senza possibilità di sanatoria tutti i matrimoni in cui almeno uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione. La nullità proposta andrebbe sempre – quindi anche decenni dopo il matrimonio – fatta valere d'ufficio dalle autorità legittimate a promuovere l'azione. Inoltre, non sarebbe prevista la possibilità di mantenere il matrimonio in singoli casi.

In adempimento della mozione, il Consiglio federale ha vagliato la possibilità di sopprimere completamente la sanatoria e l'analisi del singolo caso. Condivide l'obiettivo della mozione di dichiarare l'età al momento della celebrazione del matrimonio determinante per applicare la disposizione di nullità, ma ritiene che vada mantenuta la possibilità della sanatoria e propone di posticiparne il termine al momento in cui il coniuge compie venticinque anni (cfr. n. 2.2.3). Allo stesso tempo, considera importante mantenere la possibilità di proseguire il matrimonio in singoli casi sulla base di una ponderazione degli interessi o di una dichiarazione del coniuge che ha nel frattempo raggiunto la maggiore età e in conformità con le disposizioni della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo e con quelle della Costituzione. Se la mozione fosse accolta, potrebbe ad esempio accadere che nel caso di una novantenne indiana, che si è sposata all'età di sedici anni e il cui matrimonio prosegue felicemente da decenni, dovrebbe essere promossa d'ufficio, senza tenere conto della sua volontà e della situazione specifica, un'azione dinanzi al giudice civile competente, il quale dovrebbe dichiarare nullo il matrimonio e regolare gli effetti della sentenza di nullità per analogia a quelli del divorzio (art. 109 cpv. 2 CC). Secondo il Consiglio federale, una nullità assoluta e senza possibilità di sanatoria è troppo radicale e non è compatibile né con la protezione e gli interessi delle persone coinvolte né con il diritto di rango superiore.

2.4.2 Disposizione speciale per i matrimoni contratti con minorenni di età inferiore ai sedici anni

Il Consiglio federale ha anche vagliato la possibilità di prevedere una disposizione specifica per le persone che al momento del matrimonio avevano meno di sedici anni ed erano quindi ancora molto giovani.

Il limite di età di sedici anni è stato spesso menzionato in relazione al riconoscimento dei matrimoni con minorenni contratti all'estero e alla compatibilità con l'ordine pubblico svizzero; l'età presa in considerazione è tuttavia sempre quella dei coniugi al momento dell’avvio della procedura (non quella alla data del matrimonio), vale a dire al momento in cui le autorità esaminano i casi. A questo proposito, il messaggio concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati precisa che nei casi manifesti in cui, tenuto conto della sua giovane età o di circostanze particolari, sia chiaro che gli interessi preponderanti della persona coinvolta o