Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
pregiudicare una decisione, il compito di effettuare la ponderazione degli interessi spetta esclusivamente al giudice civile competente95. Questo compito è quindi chiaramente assegnato ex lege al giudice. Quest’ultimo ha infatti l'esperienza necessaria per interrogare separatamente le persone coinvolte e per soppesare gli interessi in gioco anche nel caso di situazioni difficili o di violenza.
Numero 2
Se gli interessati sono già maggiorenni quando viene promossa l'azione o se raggiungono la maggiore età durante il procedimento civile, la dichiarazione della loro libera volontà dinanzi al giudice è decisiva per determinare se il matrimonio va mantenuto. Una volta raggiunta la maggiore età, potrebbero sposarsi senza problemi anche in Svizzera. Per questo motivo, le autorità non devono procedere a una ponderazione degli interessi quando i coniugi hanno raggiunto l'età per contrarre matrimonio. In questi casi è invece molto più importante garantire il rispetto del diritto all'autodeterminazione in materia di matrimonio e, di conseguenza, del libero arbitrio dei coniugi. È decisiva la volontà della persona che era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio di mantenere il vincolo matrimoniale. Il coniuge maggiorenne al momento della celebrazione, può eventualmente chiedere il divorzio. Se invece entrambi i coniugi erano minorenni al momento del matrimonio e ora hanno raggiunto la maggiore età, ma non hanno ancora compiuto venticinque anni, il matrimonio deve essere annullato, a meno che entrambi non dichiarino dinanzi al giudice la loro libera volontà di mantenere l'unione. Se uno dei coniugi non lo fa, il matrimonio deve essere dichiarato nullo.
È anche importante in questo caso che il giudice, e non l'autorità legittimata a promuovere l'azione, verifichi che le dichiarazioni fatte nel corso del procedimento giudiziario corrispondano effettivamente alla libera volontà del coniuge in questione96. Dato che le persone coinvolte possono essere influenzate da familiari stretti o essere vittime di pressioni e minacce, è necessario che le parti siano ascoltate separatamente dal giudice. Tuttavia, ciò richiede una maggiore consapevolezza e preparazione dei giudici, che in futuro si troveranno ad affrontare più spesso questo tipo di situazioni. In tale contesto possono ad esempio essere offerti programmi di informazione specifici per sostenerli.
Capoverso 3
Il capoverso 3 stabilisce l'età fino alla quale è applicabile la causa di nullità del matrimonio per minore età. Non appena la persona che era minorenne al momento del matrimonio raggiunge i venticinque anni, la causa di nullità per minore età decade e non è più possibile appellarvisi. Da quel momento in poi, la causa di nullità si considera sanata. La disposizione non esclude tuttavia la possibilità di dichiarare un matrimonio nullo per minore età in una procedura di annullamento avviata prima che il coniuge raggiungesse il venticinquesimo anno di età (art. 106 cpv. 3 AP-CC) anche se il coniuge in questione compie venticinque anni nel corso della procedura.
Se entrambi i coniugi erano minorenni al momento del matrimonio, la causa di nullità si applica a entrambi. In altre parole, se uno dei coniugi ha venticinque anni, ma l'altro no, la causa di nullità per minore età può ancora essere fatta valere.
Occorre infine ricordare che le altre cause di nullità – in particolare il matrimonio forzato di cui all'articolo 105 n. 5 CC – possono essere fatte valere in ogni circostanza sia prima che dopo il raggiungimento del venticinquesimo anno di età. In particolare, se il coniuge minorenne al
95 Cfr. rapporto di valutazione, n. 4.4.3.
96 Cfr. al riguardo i commenti al n. 1 e il rapporto di valutazione, n. 4.4.3.