Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
2.2.3 Sanatoria con il compimento del venticinquesimo anno di età
Come spiegato in precedenza (cfr. n. 1.3.1), il Consiglio federale considera problematico il fatto che la causa di nullità del matrimonio per minore età non sia più applicabile quando l'interessato compie diciotto anni con la conseguente sanatoria della causa di nullità. Per questo motivo, il Consiglio federale propone di prolungare il termine entro cui poter fare valere la causa di nullità del matrimonio per minore età.
Il Consiglio federale ritiene che vada mantenuta la possibilità di sanare la causa di nullità. Poiché in molti casi l'età al momento del matrimonio è un criterio oggettivo facilmente accertabile (diversamente dalla costrizione), un matrimonio con minorenni può essere identificato dalle autorità anche decenni dopo la celebrazione. La validità del matrimonio è ad esempio verificata nelle procedure di diritto migratorio, come nel caso in cui due cittadini stranieri che si sono sposati all'estero quando la moglie era minorenne desiderano stabilirsi in Svizzera anni dopo (p. es. quando il marito ha 35 anni e la moglie 32). In questo caso le autorità competenti in materia di migrazione verificano il diritto al ricongiungimento familiare derivante dal matrimonio e possono stabilire l'età dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio. Dal canto loro, le autorità dello stato civile possono venire a conoscenza del fatto che uno o entrambi i coniugi erano minorenni al momento del matrimonio quando devono registrare un evento di stato civile (p. es. la nascita di un figlio34). Le autorità sono allora tenute a informare l'autorità legittimata a promuovere l'azione35, la quale deve agire d'ufficio (cfr. n. 1.2.4 per la procedura dettagliata). Il criterio dell'età per applicare la disposizione sulla causa di nullità del matrimonio per minore età comporta, insieme all’azione d'ufficio, l’obbligo per così dire «automatico» di avviare un procedimento giudiziario per verificare la validità del matrimonio. Senza la possibilità di una sanatoria, la causa di nullità del matrimonio dovrebbe quindi essere fatta valere obbligatoriamente e d'ufficio anche decenni dopo. Il procedimento giudiziario avrebbe luogo anche se i coniugi si fossero sposati per libera volontà o se si fossero comunque nel frattempo abituati alla situazione. Sarebbe tuttavia sproporzionato dover esaminare in tribunale la validità di un matrimonio che i coniugi hanno mantenuto per decenni anche in età adulta. Questi nuclei familiari consolidati non devono essere messi inutilmente in discussione, in particolare in considerazione delle diverse situazioni in cui la causa di nullità per minore età trova applicazione (cfr. n. 2.2.1).
In relazione alla possibilità di una nullità illimitata nel tempo, il Consiglio federale ritiene problematico il fatto che nella prassi i possibili eredi di un coniuge deceduto potrebbero fare valere la causa di nullità per minore età al fine di ricevere una quota maggiore dell'eredità36. Qualsiasi interessato può infatti proporre un'azione di nullità (art. 106 cpv. 1 CC).
Il Consiglio federale è consapevole che la sanatoria prevista dalla legge è talvolta criticata. Ciononostante intende mantenere questa possibilità perché in caso contrario alcune situazioni non potrebbero essere gestite in maniera adeguata, come nel caso di una coppia di coniugi italiani che all’età di 70 anni decide di stabilirsi in Svizzera. Al momento del matrimonio la sposa era diciassettenne e in Italia era possibile sposarsi37. Non vi è nessuna ragione oggettiva per credere che si sia trattato di un matrimonio forzato dato che la coppia vive ormai insieme da decenni38. Quando il marito viene a mancare, i suoi eredi vogliono impedire alla moglie di ereditare il suo patrimonio e promuovono quindi un'azione di nullità del matrimonio
34 Di regola, le persone straniere sono iscritte nel registro dello stato civile – a condizione che entrambi i coniugi siano stranieri – solo quando sono interessate da un fatto di stato civile da registrare in Svizzera (come la nascita o il decesso); cfr. art. 15a cpv. 2 ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).
35 Compatibilmente con i suoi compiti, l'autorità ha l'obbligo di notifica (art. 106 cpv. 1 CC).
36 Anche se l'azione non è più proponibile d'ufficio, la nullità può comunque essere invocata (art. 106 cpv. 2 e 3 CC).
37 Prima dell'entrata in vigore della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati nel 2013, un matrimonio secondo il diritto estero era possibile anche in Svizzera.
38 Casi di questo tipo non sono rari come dimostra una valutazione dei dati contenuti nel registro dello stato civile.