Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
la persona coniugatasi da minorenne esprimersi liberamente in presenza del coniuge. Gli effetti di un'eventuale sentenza di nullità del matrimonio, analoghi agli effetti del divorzio (art. 109 cpv. 2 CC; cfr. n. 1.2.5), vanno chiariti solo in un secondo momento.
Data la situazione particolare, tenere un'udienza di conciliazione si rivela poco sensato per la maggior parte dei matrimoni con minorenni. Poiché le disposizioni che regolano la procedura di divorzio si applicano solo per analogia (art. 294 CPC), rinunciare all'udienza di conciliazione è quindi già possibile in base al diritto vigente. Non sono quindi necessarie modifiche legislative.
2.5.3 Spese giudiziarie
La ripartizione delle spese giudiziarie merita particolare attenzione. Va notato a questo proposito che secondo l'articolo 106 CC l'azione deve essere promossa d'ufficio (cfr. n. 1.2.4 per la procedura dettagliata). Indipendentemente dalla situazione specifica e dalle possibilità di successo in sede processuale, spesso è l'autorità che promuove l'azione a essere la parte attrice, mentre i due coniugi – e quindi anche la persona che era minorenne al momento del matrimonio – sono la parte convenuta. La parte attrice può anche essere uno dei coniugi o qualunque altra terza persona. Tuttavia, viste le circostanze e indipendentemente dall'esito del procedimento, non si può quasi mai parlare di parte perdente e parte vincente.
Va però notato che, in base a una disposizione di diritto internazionale, andrebbe per quanto possibile evitato di far sostenere le spese alle vittime79. Tuttavia, data la moltitudine e la singolarità dei casi, sarebbe difficile includere dal punto di vista legislativo una regola generale sulle spese nel Codice di procedura civile. In questo caso, l'articolo 107 CPC, che prevede che il giudice possa in taluni casi ripartire le spese secondo equità, offre già uno spazio di manovra sufficiente per gestire le diverse situazioni. Infatti il giudice può, tra le altre cose, prescindere dai principi generali di ripartizione previsti nel Codice di procedura civile e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se si tratta di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò vale in particolare per le procedure che riguardano matrimoni con minorenni, che vengono promosse d'ufficio.
2.5.4 Nesso con l'estero
È spesso nell'ambito delle procedure di ricongiungimento familiare, quindi in contesti migratori, che le autorità si trovano di fronte a casi di matrimoni con minorenni80. Se il coniuge residente in Svizzera desidera che il coniuge residente all'estero lo raggiunga, ma nell'esaminare la domanda di ricongiungimento familiare le autorità competenti hanno motivo di sospettare un matrimonio con minorenni, la procedura è sospesa fino alla decisione delle autorità e il coniuge che si trova all'estero deve rimanervi in attesa della decisione (art. 45a della legge federale del 16 dicembre 200581 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI). Una sospensione della domanda di ricongiungimento familiare è prevista anche nel settore dell'asilo (art. 51 cpv. 1bis e 71 cpv. 1bis della legge del 26 giugno 199882 sull'asilo, LAsi). Anche in questo caso il coniuge deve, a seconda delle circostanze, rimanere all'estero fino alla decisione dell'autorità competente, il che spesso rallenta le procedure, compresa quella d'asilo.
79 L'articolo 32 della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35) vieta, nel caso di matrimoni forzati, di imporre alle vittime un onere finanziario eccessivo nei procedimenti civili.
80 Oggi è possibile contrarre tale matrimonio solo all'estero; cfr. n. 1.2.5 del presente rapporto.
81 RS 142.20; cfr. anche le istruzioni e i commenti sul settore degli stranieri della Segreteria di Stato della migrazione, n. 6.14.3.2, consultabili sul sito www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > Istruzioni LStrI.
82 RS 142.31