Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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rapidamente ai cambiamenti nei programmi di formazione internazionali. Questo giustifica la decisione di delegare al DEFR il compito di adeguare l’allegato. Al momento, quindi, un avvicinamento alle regole dell’UE risulta opportuno a fronte della predominanza della cooperazione con i Paesi che partecipano al programma Erasmus+, ma in futuro per i Paesi terzi potrebbero applicarsi regole diverse nell’ambito del nuovo programma di formazione dell’UE. La cooperazione con i Paesi al di fuori del programma di formazione dell’UE fa parte della strategia internazionale ERI e si prospetta altrettanto interessante per la Svizzera. Il sostegno a progetti pilota realizzati nello spazio extraeuropeo testato nel periodo 2018–2020 ha mostrato che gli attori di tutti gli ambiti formativi hanno fortemente richiesto le attività di cooperazione e hanno presentato progetti con un notevole potenziale innovativo nel settore della formazione. Ciò lascia suppore che in futuro la Svizzera potrà beneficiare di questa diversificazione. La LCMIF prevede di conseguenza la possibilità di un distacco dai programmi di formazione dell’UE e integra formulazioni più flessibili.

Art. 7 Esame e decisione

L’articolo 7 stabilisce la procedura di concessione dei sussidi.

Capoverso 1: l’agenzia nazionale Movetia è sostenuta dalla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM). In quanto fondazione di diritto privato, quest’ultima è autorizzata unicamente a sottoporre i documenti di domanda a un esame formale e qualitativo. La decisione relativa alla concessione dei sussidi è però di competenza della SEFRI, che si pronuncia mediante decisione.

Capoversi 2 e 3: se i sussidi richiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto della quota dei fondi disponibili, espressa in percentuale, accordata loro sulla media dei quattro anni di promozione precedenti. L’ordine di priorità deve considerare gli ambiti formativi sostenuti. I fondi disponibili sono distribuiti secondo questa chiave di ripartizione tra gli ambiti formativi di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCMIF e poi tra le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 per ogni ambito formativo.

Sezione 3: Cooperazioni internazionali

Le cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni nel settore della formazione (progetti di cooperazione) promuovono lo sviluppo e la realizzazione di iniziative comuni. L’obiettivo è sviluppare nuove offerte di formazione e migliorare quelle esistenti, favorire la creazione di reti e lo scambio di esperienze, promuovere la formazione di nuove leve qualificate e competitive nonché aumentare il riconoscimento e l’attrattiva dello spazio formativo svizzero oltrefrontiera (art. 3 lett. b LCMIF). Generalmente ciò avviene sotto forma di partenariati volti a rafforzare la cooperazione.

Art. 8 Presentazione della domanda

Capoversi 1–3: le disposizioni dell’articolo 8 seguono lo stesso schema di quelle dell’articolo 5. Le domande di sussidi per i progetti di cooperazione devono però contenere indicazioni diverse da quelle concernenti la mobilità internazionale per l’apprendimento. Gli obiettivi e le misure dei progetti di cooperazione devono fornire un contributo alle attività specifiche di cooperazione secondo l’articolo 3 lettera b LCMIF. I progetti di cooperazione sostengono ad esempio partenariati internazionali volti a sviluppare e attuare iniziative congiunte e a promuovere l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze. Servono a costituire partenariati per favorire la cooperazione, l’innovazione e l’eccellenza a livello internazionale in tutti gli ambiti formativi. Le istituzioni o le organizzazioni svizzere possono essere sostenute se aderiscono a questi partenariati. Di norma, il partner svizzero viene finanziato per la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale esistenti. Deve allegare alla sua domanda le convenzioni di cooperazione stipulate con le istituzioni partner nei Paesi partner coinvolti e fornire indicazioni relative al progetto e al finanziamento (pianificazione del progetto e quadro finanziario). È importante che vengano incluse indicazioni sulla diffusione e sullo sfruttamento dei risultati del progetto dopo la sua conclusione (impatto) e sulle prestazioni proprie, comprese quelle di terzi. Ci si attende che il beneficiario del sussidio assuma a proprio carico una quota 10/20 adeguata. La quota del sussidio federale sui costi totali del progetto non può in linea di