Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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principio superare il 60 per cento (cfr. art. 9 cpv. 3 OCMIF). In casi eccezionali può arrivare fino all’80 per cento se non si può ragionevolmente pretendere che un’istituzione o un’organizzazione, in considerazione delle sue dimensioni o dei suoi membri (p. es. piccole scuole, associazioni, fondazioni), finanzi il 40 per cento del progetto mediante prestazioni proprie, sforzi autonomi e altre possibilità di finanziamento (cfr. art. 7 LSu). Il beneficiario deve quindi indicare i costi totali del progetto in tutti i documenti di richiesta e di resoconto.

Capoverso 4: l’elenco del capoverso 3 specifica le indicazioni e gli allegati richiesti. Spetta tuttavia all’agenzia nazionale che valuta le domande richiedere ulteriori indicazioni e allegati relativi al progetto.

Art. 9 Costi di progetto computabili

Capoversi 1 e 2: di norma, i partner di progetto svizzeri possono far valere nei costi di progetto preventivati i costi effettivi per il personale e il materiale sostenuti nella gestione e nell’attuazione del progetto secondo il capoverso 2. In alcuni casi, soprattutto quando il partner svizzero assume la funzione di coordinamento di un progetto, possono essere conteggiati anche i costi sostenuti per la partecipazione dei partner di progetto all’estero.

Capoverso 3: come spiegato all’articolo 8 capoversi 1–3, in linea di principio può essere conteggiato al massimo il 60 per cento dei costi.

Art. 10 Spese per il personale

Capoversi 1 e 2: per quanto riguarda le spese per il personale, l’agenzia nazionale conteggia i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo dedicato al progetto (progetti di cooperazione secondo la sezione 3, progetti e attività secondo il cap. 3, misure di accompagnamento secondo gli art. 26–28) e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati secondo la legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la legge federale del 19 giugno 195917 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), la legge federale del 25 settembre 195218 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità (LIPG), la legge federale del 25 giugno 198219 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), la legge federale del 25 giugno198220 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) e la legge federale del 20 marzo 198121 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L’importo massimo fissato a 800 franchi per persona al giorno permette di mantenere relativamente bassi i costi di trattamento delle domande e di tenere conto dell’eterogeneità dei richiedenti. In ogni caso, si applicano le aliquote di salario usuali dell’istituzione o dell’organizzazione richiedente. Queste si allineano spesso alle disposizioni dei Cantoni, le cui aliquote sono normalmente inferiori a quelle della Confederazione. Ciò vale ad esempio per le scuole universitarie o per le fondazioni come la Fondazione svizzera degli studi (FSS). Le spese per il personale includono i costi generali (overhead).

Art. 11 Costi materiali

Capoverso 1: anche per quanto riguarda i costi materiali, le istituzioni e le organizzazioni che presentano domanda possono far valere costi effettivi necessari per la realizzazione del progetto. Le varie attività sostenute possono ad esempio generare costi per la pubblicazione (materiali didattici), la locazione, il vitto, l’occupazione di terzi (p. es. attività di informazione e comunicazione o traduzioni) oppure per l’alloggio durante i viaggi. Le istituzioni e le organizzazioni devono scegliere soluzioni a prezzi proporzionati e usuali sul mercato (p. es. alloggi di classe media). Non sono computabili né i costi per l’infrastruttura (p. es. manutenzione degli edifici o costi per l’acquisto di apparecchiature) né i costi coperti da prestazioni di altre istituzioni o organizzazioni coinvolte.

16 RS 831.10

17 RS 831.20

18 RS 834.1

19 RS 831.40

20 RS 837.0 11/20

21 RS 832.20