Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine
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ricercatori). La Commissione riunisce infatti rappresentanti delle scuole universitarie svizzere e delle organizzazioni degli studenti oltre che il direttore della Casa svizzera e dispone pertanto delle conoscenze necessarie. Una conferma formale di questa decisione da parte della SEFRI non è né opportuna né efficace visto che la decisione non è legata a un sostegno finanziario come ad esempio il versamento di borse di studio.
Capitolo 7: Competenza di concludere trattati internazionali
Art. 34
Capoverso 1: l’articolo 8 LCMIF conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione. Secondo l’articolo 48a LOGA il Consiglio federale può inoltre delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. L’OCMIF stabilisce la delega della competenza di concludere trattati di portata limitata. La prevista delega della competenza generale di concludere trattati è da preferire all’enumerazione, caso per caso, del diritto vigente. L’OCMIF può basarsi sulla disposizione contenuta nell’articolo 8 LCMIF che conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali senza citare casi concreti. La delega della competenza al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per quanto riguarda la conclusione di trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA ha in particolare lo scopo di garantire un’esecuzione efficace dei trattati conclusi dal Consiglio federale.
Capoverso 2: il DEFR deve inoltre poter trasferire questa competenza alla SEFRI. Nell’ambito delle cooperazioni internazionali in materia di formazione è possibile che dei Paesi o delle istituzioni partner abbiano bisogno di un quadro ufficiale per l’attuazione di cooperazioni. Per esempio, l’assegnazione di borse di studio individuali per formazioni d’eccellenza presso l’IUE di Firenze (cfr. cap. 4) si basa sull’Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo. Inoltre, la cattedra svizzera presso l’IUE è finanziata in virtù dell’Accordo del 12 ottobre 201727 tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto universitario europeo (IUE) relativo alla cattedra di studi svizzera. I due Accordi sono stati firmati da rappresentanti a livello di ufficio. Queste disposizioni si basano sull’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) e sull’articolo 42 dell’ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza precedente viene abrogata.
Art. 36 Modifica di un altro atto normativo
L’articolo 55 LFPr dispone che la Confederazione possa versare contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico. L’articolo 64 capoverso 1bisOFPr prevede che siano considerate prestazioni particolari di interesse pubblico anche i provvedimenti e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema svizzero della formazione professionale.
La LCMIF, il cui campo d’applicazione secondo l’articolo 2 comprende anche la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore, implica l’abrogazione dell’articolo 64 capoverso 1bisOFPr. Le cooperazioni e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale saranno svolte in base all’articolo 4 capoverso 1 lettera c LCMIF e al capitolo 3 OCMIF.
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