Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine
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Capoverso 4: l’agenzia nazionale può rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 3 lettere a– c se le istituzioni e le organizzazioni richiedenti hanno firmato una dichiarazione relativa al processo e alla qualità. Ad oggi questa disposizione riguarda soprattutto le scuole universitarie, che da diversi anni presentano domande di finanziamento per la mobilità dei loro studenti e del loro personale generando cifre elevate nel campo della mobilità. Per analogia con la carta Erasmus, le scuole universitarie possono richiedere un certificato di qualità per il programma di mobilità Svizzera–Europa (carta SEMP). Così facendo, si impegnano ad aderire a principi e standard di qualità consistenti, ad esempio, nel garantire agli studenti il pieno riconoscimento delle attività elencate negli accordi di apprendimento vincolanti per gli studi (Learning Agreements for Studies) e per i tirocini (Learning Agreements for Traineeships) che sono stati completati con successo14. Sono quindi dispensate dall’obbligo di allegare ogni anno alla domanda i documenti pertinenti, il che consente una maggiore efficienza nell’elaborazione delle domande e nell’uso delle risorse sia per l’agenzia nazionale che per le scuole universitarie. In futuro simili carte potrebbero essere utilizzate anche in altri ambiti formativi.
Art. 6 Costi forfettari computabili
Capoverso 1: se le istituzioni e le organizzazioni nel settore della formazione organizzano e promuovono la mobilità internazionale per l’apprendimento, l’agenzia nazionale, nel determinare i sussidi, può tenere conto (a) degli importi forfettari per i costi di organizzazione dell’attività di singole persone e (b) degli importi forfettari per i loro costi specifici. Gli importi forfettari per l’organizzazione dell’attività corrispondono ai costi generali (overhead) direttamente legati alla realizzazione delle attività di mobilità. Vi sono inclusi la stipula di convenzioni con le istituzioni partner all’estero, le relazioni pubbliche (diffusione di informazioni su offerta e promozione) nonché l’accompagnamento e il supporto forniti ai partecipanti prima e durante la fase di mobilità (compresa la validazione dei risultati dell’apprendimento).
Gli importi forfettari per i costi specifici dei singoli sono versati per i costi supplementari durante il soggiorno all’estero, per le spese di viaggio e per altri costi, alle condizioni seguenti.
1) Gli importi forfettari per i costi supplementari tengono conto della durata e del livello dei prezzi nelle diverse destinazioni e variano da un ambito formativo all’altro. Questi importi sono versati alle persone che svolgono un’attività di mobilità internazionale all’estero (outgoing mobility) o in Svizzera (incoming mobility).
2) I singoli beneficiano di un importo forfettario per le spese di viaggio solo se è presumibile che il primo versamento non sia sufficiente ad acquistare anche un biglietto del treno. Gli studenti, che normalmente ricevono un importo forfettario di 3000–4000 franchi per i costi supplementari, non rientrano in questa categoria (cfr. anche cpv. 3 seguente, secondo punto). Per contro, i docenti che intraprendono un’attività di mobilità per una settimana e che ricevono importi forfettari nettamente più bassi beneficiano di un sostegno supplementare per le spese di viaggio.
3) I corsi specifici per i quali sono versati importi forfettari possono essere ad esempio corsi di lingua, ma solo nell’ambito della formazione scolastica, della formazione degli adulti o di corsi specializzati (didattica) per il personale scolastico (docenti o formatori di adulti). Nel settore universitario tali sussidi vanno coperti dai fondi menzionati al numero 1. Non sono concessi sussidi per le lingue nazionali (tedesco, francese, italiano). Alle persone con disabilità possono essere concessi sussidi supplementari per consentire loro di partecipare a un’attività di mobilità (cfr. esempi al cpv. 3).
Capoverso 2: gli importi forfettari sono trasmessi ai singoli dalle istituzioni o dalle organizzazioni interessate, invece che dall’agenzia nazionale, al fine di garantire un funzionamento efficiente del processo di finanziamento e l’assegnazione precisa delle risorse. Le istituzioni e le organizzazioni ricevono pertanto un importo totale dall’agenzia nazionale, in base alle indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 3. Questo importo è solitamente amministrato da una persona responsabile o da un’unità organizzativa (p. es. l’ufficio relazioni di un’università), che dispone già di informazioni sul percorso di formazione dei singoli e può quindi agevolmente valutare se una persona adempie le condizioni richieste per la mobilità internazionale per l’apprendimento e, in tal caso, versare gli importi forfettari in modo mirato.
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14 Il relativo modulo è disponibile su «Inoltrare una candidatura (SEMP) | Movetia» (aprile 2021).