Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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Art. 37 Entrata in vigore

La legge, approvata il 25 settembre 2020 dall’Assemblea federale, era soggetta a referendum facoltativo fino al 14 gennaio 2021. L’ordinanza e la legge entrano in vigore il x.x.xxxx.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La LCMIF non crea nuove misure di promozione o organi amministrativi; l’autorizzazione del Parlamento a finanziare attività esistenti nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione avviene attraverso il messaggio ERI. L’OCMIF contiene precisazioni della LCMIF riguardanti il diritto in materia di sussidi. Non comporta pertanto alcuna conseguenza sul piano finanziario e del personale per la Confederazione e i Cantoni.

4.2 Ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni né sul piano finanziario né del personale per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

4.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società

Le ripercussioni della LCMIF sono state illustrate nel relativo messaggio. L’OCMIF non ha ulteriori ripercussioni sull’economia e sulla società.