Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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Capoverso 3: gli importi forfettari di cui al capoverso 1 sono presentati sotto forma di tabella nell’allegato dell’ordinanza, in modo da fornire una migliore visione d’insieme.

In merito agli importi forfettari si osserva quanto segue.

 Gli importi forfettari versati ai singoli si situano, come quelli accordati per il sostegno organizzativo, in una fascia sufficientemente ampia, in modo da tenere conto dei diversi contesti nei vari ambiti formativi e da consentire una certa evoluzione nel corso degli anni (in particolare per compensare un’eventuale inflazione). Mentre le attività di mobilità nell’ambito della formazione scolastica, della formazione professionale, della formazione degli adulti e delle attività giovanili extrascolastiche durano generalmente pochi giorni, per cui vengono fissati importi forfettari giornalieri, per le attività di mobilità nel settore universitario, che durano fino a dodici mesi, sono previsti importi forfettari mensili. Nel settore universitario i sussidi possono essere calcolati sulla base della fascia applicabile ma, a seconda della durata totale dell’attività, versati anche come importi forfettari trimestrali o semestrali. In questo modo si tiene conto del fatto che, a causa dei preparativi o di esami successivi, gli studenti impegnati in un’attività di mobilità devono solitamente pianificare un soggiorno più lungo nella loro destinazione rispetto alla durata del solo semestre. Va detto infine che le attuali attività del Servizio volontario europeo saranno promosse nell’OCMIF come mobilità individuale nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche. In questo ambito la mobilità ha durate molto più lunghe rispetto agli incontri e alle attività di partecipazione dei giovani.

 Nel caso delle spese di viaggio sono volutamente previsti importi forfettari al fine di mantenere i costi di elaborazione a un livello più basso possibile. Per un’università che organizza centinaia di attività di mobilità l’indennizzo delle spese di viaggio effettive in base a giustificativi sarebbe troppo oneroso.

 Se i singoli necessitano di una preparazione linguistica per portare a termine con successo il loro soggiorno di mobilità, può essere accordato un importo forfettario compreso tra 190 e 250 franchi nell’ambito della formazione scolastica, della formazione professionale e della formazione degli adulti per indennizzare eventuali costi sostenuti per frequentare un corso. In questi stessi ambiti formativi, durante la mobilità e per un massimo di 10 giorni, possono essere indennizzati 100 franchi al giorno e un massimo di 1000 franchi per l’intero corso. Per altri costi dei corsi (p. es. corsi di didattica per il personale docente e i formatori di adulti), può essere versato un indennizzo di al massimo 84 franchi al giorno per un massimo di 10 giorni.

 I costi dovuti a esigenze particolari possono essere conteggiati ad esempio in caso di disabilità fisiche. Questo tipo di sussidi supplementari non può superare i 12 000 franchi per attività di mobilità ed è concesso solo se i costi effettivi sono dimostrati. L’importo massimo è relativamente alto trattandosi di casi speciali.

Capoverso 4: in virtù dell’articolo 48 capoverso 1 della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve poter adeguare l’allegato tenendo conto a) dell’evoluzione del costo della vita nelle destinazioni (p. es. inflazione) delle attività di mobilità previste e b) dell’evoluzione degli importi forfettari di programmi di formazione paragonabili. In effetti, se la Svizzera vuole partecipare ad attività di programmi internazionali, i programmi della Confederazione, dove possibile e appropriato, devono basarsi sui regolamenti applicabili al programma a cui la Svizzera intende prendere parte. Nel campo della mobilità internazionale per l’apprendimento le istituzioni e le organizzazioni svizzere cooperano attualmente, in particolare, con quelle dei Paesi partner dei programmi di formazione dell’UE. Gli importi forfettari elencati nell’allegato si basano pertanto sulle categorie e sui criteri dei programmi di formazione dell’UE. Conformemente all’ordinanza in vigore (OCIFM), le direttive di attuazione dell’UE sono determinanti, perché finora la legislazione non aveva previsto alternative all’associazione ai programmi. Se la Svizzera dovesse rimanere nell’impossibilità di concludere un’associazione a medio termine, la nuova legge LCMIF offre la possibilità di riorientare la soluzione svizzera attuale così come i programmi della Confederazione. L’onere amministrativo deve essere sempre contenuto e, inoltre, deve essere possibile reagire

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15 RS 172.010