Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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2 Punti essenziali della nuova ordinanza

Le nuove disposizioni proposte nel quadro della presente revisione totale dell’OCIFM si ispirano direttamente al testo di legge totalmente riveduto, mentre i rispettivi articoli dell’ordinanza vigente vengono chiariti, completati o sostituiti in modo da instaurare una coerenza tra la legge e l’ordinanza. In un contesto in cui la politica europea continua a essere considerata di importanza strategica per la politica svizzera in materia di formazione, occorre tenere conto anche della volontà di conferire alla Confederazione una maggiore flessibilità per quanto concerne la partecipazione a programmi di promozione internazionali. Lo stesso vale per le misure di accompagnamento. Alcune di queste si sono dimostrate efficaci indipendentemente dall’approccio scelto (associazione a programmi di formazione internazionali o attuazione di programmi propri della Confederazione in materia di formazione), ad esempio la delega di compiti a un’agenzia nazionale che, grazie alla sua maggiore vicinanza ai gruppi di destinatari, può svolgere i compiti esecutivi in modo più efficiente rispetto alla Confederazione in termini di costi. Le disposizioni relative all’agenzia nazionale sono state disciplinate nella legge e non vengono ulteriormente specificate nella revisione totale dell’ordinanza.

Ai fini di una maggiore coerenza della prassi di promozione, l’ordinanza riveduta raggruppa inoltre le disposizioni concernenti le attività complementari di cooperazione internazionale che presentano un interesse per la politica formativa, non soltanto nel settore della formazione generale, ma anche in quello della formazione professionale, sostituendo così la vigente regolamentazione sulla cooperazione internazionale in materia di formazione professionale dell’ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

È anche necessario precisare le disposizioni riguardanti l’attribuzione di borse di studio per le formazioni postuniversitarie presso determinati istituti universitari europei e le disposizioni sui relativi sussidi per i costi d’esercizio. L’ordinanza definisce più in dettaglio diverse disposizioni e sostituirà in tal modo i corrispondenti regolamenti della SEFRI. Se in futuro la Confederazione volesse aggiungere altre istituzioni, opzione questa ipotizzabile secondo la legge federale, l’ordinanza verrebbe modificata di conseguenza.

L’ordinanza specifica gli aspetti tecnici della LCMIF e stabilisce le regole applicabili, tenendo conto della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)6.

3 Commento ai singoli articoli

Titolo dell’ordinanza

Il titolo è riformulato per analogia con la nuova base legale (legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, LCMIF). L’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) viene ridenominata ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF).

Ingresso

La revisione totale della legge comporta il conseguente adeguamento dell’ingresso

dell’OCMIF.

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

L’OCMIF disciplina i tipi di sussidi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere b–f e capoverso 2 LCMIF. I tipi di sussidi comprendono i programmi della Confederazione, i progetti e le attività di cooperazione internazionale in materia di formazione, le borse di studio per formazioni d’eccellenza presso istituzioni estere selezionate e i relativi sussidi per i costi d’esercizio, il

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5 RS 412.101

6 RS 616.1