Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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nazionale e internazionale (v. commento al cap. 5 «Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento»).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Quadro geografico

Capoverso 1: dal punto di vista geografico, i programmi della Confederazione sono definiti in funzione dell’importanza di un Paese partner per la Svizzera sul piano della politica formativa, conformemente alla vigente strategia internazionale ERI della Svizzera e all’attuale messaggio ERI.

Capoverso 2: considerato che i vari ambiti formativi hanno esigenze diverse, il quadro geografico dei programmi della Confederazione rilevante per il sistema formativo svizzero è volutamente ampio. Nella formazione universitaria l’attenzione si concentra specialmente sui Paesi con cui la Svizzera coopera nell’ambito del processo di Bologna. Si tratta ad esempio dei Paesi che partecipano al programma di formazione dell’UE, ma anche di altri Paesi come Israele. Nella formazione professionale si propende tendenzialmente per la cooperazione con i Paesi che, per motivi di politica estera o di politica economica, sono al centro della cooperazione svizzera in materia di formazione professionale. Può trattarsi di Paesi ugualmente dotati di un sistema duale di formazione professionale, di Paesi partner previsti per il secondo contributo svizzero all’allargamento dell’Unione europea o di altri Paesi che hanno particolare interesse a beneficiare di competenze nel campo della formazione professionale duale. In questo contesto l’accento è posto sui Paesi del programma di formazione dell’Unione europea, sugli Stati membri e i candidati all’adesione all’«Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico» (OCSE) e sui suoi partner chiave Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (BRICS)11 nonché su altri Paesi. Ci sono infatti Paesi che, come l’Ucraina o Singapore, non rientrano nelle categorie esplicitamente menzionate, ma presentano un contesto interessante per la cooperazione in materia di formazione e l’ulteriore sviluppo del sistema formativo svizzero. Singapore, ad esempio, non partecipa ai programmi di formazione dell’UE e non è neppure membro, candidato all’adesione o partner chiave dell’OCSE. Ciò nonostante, la cooperazione con questi Paesi non va esclusa a priori. Il quadro geografico è quindi legato ai programmi e serve solo indirettamente come criterio decisionale nella valutazione e nella definizione dell’ordine di priorità delle domande di sussidi per la mobilità internazionale per l’apprendimento o le cooperazioni internazionali. Molto più importanti sono i parametri di riferimento, soprattutto per quanto riguarda i partner, in relazione allo scopo, al campo d’applicazione, agli ambiti di promozione o agli obiettivi della cooperazione internazionale in materia di formazione, come indicato negli articoli 1–3 LCMIF. Nel corso degli ultimi 20 anni la Svizzera ha acquisito una grande esperienza, in particolare nel contesto europeo, nella cooperazione con i Paesi che sono implicitamente o esplicitamente designati come prioritari per il settore ERI, e in futuro intende continuare a coltivare assiduamente questa cooperazione. Allo stesso tempo, i progetti pilota avviati dal 2018 con i Paesi terzi nel settore degli scambi e della mobilità si sono dimostrati efficaci, motivo per cui anche queste cooperazioni verranno proseguite nel quadro dei programmi della Confederazione. Se la cooperazione con Paesi come Singapore può portare un valore aggiunto allo spazio formativo svizzero conformemente all’articolo 1 LCMIF, dovrà essere possibile sostenerla tramite i programmi della Confederazione. Il carattere particolarmente innovativo di un progetto che presenta un valore aggiunto per il sistema formativo svizzero o l’interesse specifico per una cooperazione dovuto a una marcata presenza economica della Svizzera o all’esistenza di una scuola svizzera nel Paese destinatario in questione costituiscono potenziali motivi per promuovere attività in Paesi che non partecipano ai programmi di formazione dell’UE o dell’OCSE.

Art. 3 Bandi di concorso per attività di programma

Capoversi 1 e 2: secondo l’articolo 6 LCMIF il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un’istituzione o un’organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione relativi, tra l’altro, alle attività di programma

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11 http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/ (aprile 2021)