Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine
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Capitolo 5: Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF la Confederazione versa sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento, se tali misure non sono realizzate dalla Confederazione, in particolare per servizi di contatto, reti o iniziative specifiche che sostengono attività promosse con questa legge.
I sussidi possono essere concessi a istituzioni e organizzazioni del settore della formazione se le attività non hanno scopo di lucro e se l’istituzione o l’organizzazione garantisce che i sussidi sono impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti. Le misure di accompagnamento devono inoltre rispondere a un’esigenza comprovata dello spazio formativo svizzero e vengono finanziate soltanto se non sono disponibili altre fonti (art. 5 cpv. 3 lett. a e b LCMIF).
Art. 25 Attività a titolo di misure di accompagnamento
Le misure di accompagnamento si sono dimostrate efficaci soprattutto nel contesto della partecipazione della Svizzera a programmi internazionali (p. es. il programma di formazione dell’UE) o dell’attuazione di programmi della Confederazione e devono essere mantenute, ai sensi della LCMIF, in particolare per completare programmi, progetti e iniziative. Vengono sostenute a titolo di misure di accompagnamento le seguenti attività: le attività di informazione e consulenza, la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni e l’elaborazione di proposte di progetto nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione.
Art. 26 Informazione e consulenza
Né la SEFRI né le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 attive nell’ambito della mobilità internazionale per l’apprendimento o in quello dei progetti di cooperazione sono in grado di svolgere tutte le attività di informazione e consulenza necessarie per una promozione globale della mobilità e della formazione in Svizzera. L’informazione e la consulenza fornite a destinatari svizzeri si sono quindi rivelate una condizione importante per aumentare il tasso di partecipazione della Svizzera ai programmi internazionali (p. es. la partecipazione indiretta a Erasmus+). Attualmente questi compiti sono svolti da specifici punti di contatto e da organi responsabili dell’esecuzione in base ai gruppi di destinatari al fine di fornire un’assistenza adeguata agli attori svizzeri che tenga conto della loro eterogeneità e delle loro esigenze. Questi servizi fungono da interfaccia tra le attività svizzere e quelle europee in materia di formazione, formazione professionale e attività giovanili. Svolge questo ruolo per esempio la Missione della Svizzera presso l’Unione europea, supportata dal Fondo nazionale svizzero (FNS) e dall’Ufficio di collegamento «SwissCore» finanziato dalla SEFRI. Altri servizi promossi in tale contesto sono in particolare Eurydice, Europass, Euroguidance, l’Academic Cooperation Association (ACA), il Programma di assistenza linguistica ed Eurodesk. Euroguidance e il Programma di assistenza linguistica sono accorpati alla nuova agenzia nazionale Movetia (cfr. messaggio del 26 aprile 2017 concernente la promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020)26. Se saranno soddisfatte tutte le condizioni secondo la LCMIF e l’OCMIF, in futuro si potranno sostenere anche altri punti di contatto e organi incaricati dell’esecuzione.
Art. 27 Rappresentanza degli interessi della Svizzera
Capoverso 1: gli interessi della Svizzera non devono e non possono essere rappresentati totalmente da delegati della Confederazione in comitati e istituzioni. Per rappresentare gli interessi svizzeri nel contesto internazionale, la Confederazione ritiene più utile far ricorso a esperti di istituzioni e organizzazioni specializzate del settore della formazione (organizzazioni del mondo del lavoro [associazioni di settore, organizzazioni mantello], organizzazioni non governative, servizi cantonali, associazioni).
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26 FF 2017 3337, in particolare 3352