Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine
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di progetti nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (cfr. cap. 8 art. 36).
Le attività e i progetti di cui al capitolo 3 vengono mantenuti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c LCMIF. Sulla base della revisione totale della legge, nell’ordinanza vanno ora specificati soltanto gli aspetti riguardanti il diritto in materia di sussidi.
Art. 13 Presentazione della domanda
Capoverso 1: i sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione vengono gestiti direttamente dalla SEFRI. Le domande devono pertanto essere presentate a quest’ultima.
Capoversi 2 e 3: le disposizioni dei capoversi 2 e 3 seguono lo stesso schema delle disposizioni dell’articolo 8, ma nei progetti e nelle attività contemplati in questo capitolo la politica della formazione e la promozione dell’eccellenza rivestono una maggiore importanza che nei progetti di cooperazione secondo il capitolo 2 sezione 3.
Art. 14 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda
Sono legittimate a presentare domanda le istituzioni e le organizzazioni degli ambiti formativi elencati all’articolo 4, ad esclusione di quello delle attività giovanili extrascolastiche. Possono invece essere sostenute anche altre istituzioni e organizzazioni che svolgono attività rilevanti per il settore ERI. Può trattarsi in particolare delle organizzazioni summenzionate, come le OS, la SeG o la FSS, gli Institutes of Advanced Studies (IAS) e di altre organizzazioni, che possono essere domiciliate anche all’estero (p. es. il Wissenschaftskolleg zu Berlin).
Art. 15 Costi computabili
Capoversi 1–3: le disposizioni dei capoversi 1–3 seguono lo stesso schema delle disposizioni dell’articolo 9, ma non contengono indicazioni sulla strutturazione dei progetti come nel caso dell’articolo 9 capoverso 2 perché i sussidi di cui al capitolo 3 non si iscrivono in una logica di programma. I sussidi federali coprono inoltre al massimo il 60 per cento dei costi. Gli aiuti finanziari sono previsti soltanto se l’organizzazione o l’istituzione beneficiaria può coprire il restante 40 per cento facendo capo a prestazioni proprie, a sforzi autonomi che le si possono ragionevolmente richiedere e ad altre possibilità di finanziamento (cfr. art. 7 LSu). Questa restrizione è dovuta ai mezzi limitati disponibili per l’ambito di promozione di cui al capitolo 3. Con questi mezzi limitati si dovranno promuovere progetti il più possibile diversificati.
Art. 16 Esame e decisione
Capoversi 1–4: le disposizioni dell’articolo 16 sono più brevi rispetto a quelle dell’articolo 12, perché da un lato le domande vengono presentate direttamente alla SEFRI e dall’altro non vengono inoltrate nell’ambito di un bando. Le disposizioni riguardanti le limitazioni temporali si applicano tuttavia per analogia e corrispondono ai periodi dei crediti ERI. Se è auspicata una cooperazione che vada oltre i quattro anni massimi ammessi, è possibile presentare una nuova domanda. In questo modo si assicurano una valutazione periodica dell’esecuzione del progetto e il suo riesame nel quadro di una nuova procedura di richiesta. Nel caso di decisioni o di convenzioni su più anni, i sussidi vengono stanziati fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione relative al preventivo e al piano finanziario.
Capitolo 4: Borse di studio d’eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate
L’ordinanza informa in maniera dettagliata sulla selezione delle istituzioni, sul numero di borse di studio, sulle condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio, sulla richiesta di una borsa di studio, sul processo di assegnazione e sull’ammontare delle borse di studio e dei sussidi agli istituti, sul versamento e infine sulle disposizioni in caso di interruzione o abbandono della formazione. Sostituisce così le direttive interne della SEFRI che finora servivano per comunicare queste disposizioni ai candidati. Le disposizioni sono in linea con l’obiettivo di
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