Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

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Capoverso 2: gli esperti possono rappresentare questi interessi in comitati e istituzioni (p. es. gruppi di lavoro dell’UE e comitati dell’OCSE, dell’UNESCO o dell’ONU) rilevanti per programmi, reti, progetti e iniziative.

Art. 28 Elaborazione di proposte di progetto

Capoverso 1: su richiesta di istituzioni o organizzazioni con sede in Svizzera che svolgono attività rilevanti per il settore ERI, la SEFRI può versare sussidi unici per l’elaborazione di proposte di progetto in vista della partecipazione a programmi, progetti o iniziative di cooperazione internazionale in materia di formazione. Si intende in questo modo facilitare la partecipazione della Svizzera a progetti internazionali. Questi sussidi vengono assegnati per esempio per la preparazione di progetti di cooperazione nell’ambito di programmi di formazione e sono definiti come misura di accompagnamento.

Capoversi 2 e 3: le domande devono pertanto contenere in linea di massima le stesse indicazioni ed essere accompagnate dagli stessi allegati richiesti per esempio nel quadro della promozione di progetti di cooperazione di cui al capitolo 2 sezione 2.

Art. 29 Costi computabili

Capoversi 1–3: i sussidi di cui agli articoli 26 e 28 e il finanziamento della rappresentanza degli interessi svizzeri di cui all’articolo 27 vengono calcolati secondo le stesse modalità previste per i sussidi di cui ai capitoli 2 e 3. Per quanto riguarda i costi preventivati la SEFRI conteggia le spese per il personale di cui all’articolo 10 e i costi materiali di cui all’articolo 11 relativi alla gestione e alla realizzazione da parte dell’istituzione o dell’organizzazione richiedente. Questi costi devono avere un rapporto diretto con il compito specifico ed essere necessari per il raggiungimento degli obiettivi che vi sono connessi. La SEFRI può approvare le domande soltanto entro i limiti dei fondi disponibili annualmente e tenendo conto di una ripartizione equa tra i singoli ambiti formativi.

Art. 30 Esame e decisione

Capoversi 1–4: i sussidi vengono in genere accordati ogni anno mediante decisione su richiesta dell’istituzione o dell’organizzazione interessata. Nel caso delle misure di accompagnamento di cui agli articoli 26 e 28 possono però essere accordati anche sulla base di una convenzione se durano almeno un anno, ma non più di quattro anni, e se le attività si ripetono ogni anno. L’elaborazione di proposte di progetto è per definizione unica e i sussidi vengono sempre concessi mediante decisione. Alla fine del periodo previsto dalla convenzione o dalla decisione può essere presentata una nuova domanda. Prima di ogni prolungamento viene esaminata l’esigenza dello spazio formativo svizzero per quanto riguarda la continuazione della misura di accompagnamento da parte dell’istituzione in questione. Nel caso di decisioni o di convenzioni su più anni sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione relative al preventivo e al piano finanziario.

Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris

Art. 31–33

La Casa svizzera a Parigi (denominata anche Fondation Suisse) fa parte della Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), un complesso di 40 residenze che accolgono studenti di vari Paesi situato nella zona sud di Parigi. Progettata da Le Corbusier, la Casa è un elemento importante del patrimonio architettonico e può ospitare 46 studenti. La Svizzera l’ha donata all’Università di Parigi nel 1931 (atto di donazione del 10 luglio 1931) impegnandosi nel contempo a finanziarne l’esercizio e la manutenzione.

Gli articoli 31–33 si basano sull’articolo 4 capoverso 2 LCMIF. Riprendono in gran parte la formulazione degli articoli 25–28 dell’attuale OCIFM. Una delle modifiche riguarda la procedura di selezione: d’ora in poi sarà la Commissione di selezione e non la SEFRI ad avere il compito di decidere in merito alle domande di ammissione alla Casa o di prolungamento del soggiorno dei membri delle scuole universitarie svizzere (in particolare studenti e 18/20