Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine
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Capoversi 2 e 3: anche le spese di viaggio sono considerate costi materiali; per garantire la coerenza si applicano gli importi massimi secondo il capitolo 2 sezione 2. Le spese di viaggio nel quadro di progetti di cooperazione secondo la sezione 3, i progetti e le attività secondo il capitolo 3 e le misure di accompagnamento secondo gli articoli da 26 a 28 sono conteggiati in linea di massima sulla base dei costi effettivi. In tutti i casi vanno prenotate le offerte più convenienti della classe economy o della 2aclasse. Per incentivare l’uso dei mezzi di trasporto sostenibili, per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno. Per questo motivo, fino all’importo massimo definito dei costi, le rispettive spese di viaggio possono anche essere più elevate rispetto a quelle dei viaggi in aereo.
Art. 12 Esame e decisione
Capoversi 1 e 2: le disposizioni dell’articolo 12 seguono lo stesso schema di quelle dell’articolo 7, ma i criteri per stabilire l’ordine di priorità sono diversi. In primo piano, nella valutazione della priorità di un progetto di cooperazione, vi sono il valore aggiunto per il sistema formativo svizzero e l’utilità specifica per il rispettivo ambito formativo.
Capoverso 3: i sussidi vengono versati per quattro anni al massimo, ossia per un periodo di promozione ERI. La Confederazione non può pertanto assumere impegni finanziari che vanno oltre la fine del rispettivo periodo di promozione ERI.
Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione
Negli ultimi anni, i sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione sono stati stanziati in particolare per rafforzare e ampliare le cooperazioni nell’ambito della formazione generale. In virtù delle basi legali esistenti, vengono sostenuti in maniera mirata eventi, progetti e cooperazioni istituzionali con partecipazione internazionale che rivestono una particolare importanza dal punto di vista della politica in materia di formazione (p. es. la promozione dei talenti) e che integrano le attività di cui al capitolo 2.
Secondo il messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021–2024 (messaggio ERI 2021–2024)22 vanno promossi in particolare i giovani talenti e le nuove leve scientifiche tramite attività formative transfrontaliere delle Olimpiadi scientifiche (OS), della fondazione «Scienza e gioventù» (SeG) o della Fondazione svizzera degli studi (FSS). I sussidi secondo questo capitolo riguardano anche le cooperazioni tra istituzioni della formazione svizzere e centri di competenza internazionali per la promozione dell’eccellenza scientifica. Viene per esempio sostenuta la cooperazione tra l’Università di Friburgo o l’Università di San Gallo e gli «Institutes of Advanced Studies» di Nantes e di Sofia o di Bucarest. Altri progetti e attività rilevanti per il sistema formativo svizzero sono la cooperazione tra l’Alta scuola pedagogica di Lucerna (Pädagogische Hochschule Luzern) e l’Istituto israeliano Yad Vashem per la ricerca sull’Olocausto oppure le attività dell’Alta scuola pedagogica di Zurigo (Pädagogische Hochschule Zürich) per l’educazione alla cittadinanza democratica nel quadro del Consiglio d’Europa. Dal 2001 la Svizzera sostiene inoltre una cattedra svizzera per la democrazia, il federalismo e la governance globale presso l’IUE di Firenze, con l’obiettivo di promuovere la ricerca sistematica nei settori della democrazia e del federalismo. I lavori di ricerca saranno effettuati negli anni 2021–2024 in cooperazione con l’Institut des Hautes Études Internationales et du Développement (HEID) di Ginevra.
Queste misure di sostegno non seguono nell’insieme una logica di programma, ma sono rette da condizioni e da procedure di assegnazione simili a quelle che si applicano alla promozione di progetti secondo la legge federale del 13 dicembre 200223 sulla formazione professionale (art. 54 e 55 LFPr) e l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (sezione 3 OFPr). Per questo motivo la LCMIF prevede che i sussidi per la cooperazione internazionale nel campo della formazione generale e della formazione professionale siano fondati sulla stessa base legale. Di conseguenza, con la revisione totale dell’OCIFM viene abrogato l’articolo 64 capoverso 1bisOFPr, che rappresenta l’attuale base legale per la promozione
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22 FF 2020 3295, in particolare pag. 3402 segg.
23 RS 412.10