Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

della mobilità internazionale per l’apprendimento e delle cooperazioni internazionali. Di conseguenza, l’agenzia nazionale (attualmente Movetia, agenzia per gli scambi e la mobilità)12 pubblica sul suo sito internet (www.movetia.ch) i bandi di concorso per le suddette attività di programma per le quali vengono assegnati i sussidi. Per tutti gli ambiti formativi, comprese le attività giovanili extrascolastiche, pubblica le scadenze per la presentazione delle domande. Oltre alle norme stabilite dall’ordinanza, l’agenzia nazionale può includere nel suo fascicolo di gara ulteriori specifiche, precisando in particolare il contenuto, le basi del preventivo o il tipo di domanda a seconda dell’attività scelta.

Art. 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda

Secondo l’articolo 2 capoverso 2 LCMIF la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione si svolgono negli ambiti della formazione formale della scuola dell’obbligo, della formazione professionale di base (formazione a scuola [scuole professionali] o in azienda [organizzazioni del mondo del lavoro, associazioni]), delle scuole di cultura generale del livello secondario II (licei o scuole specializzate), della formazione professionale superiore (titoli di studio professionali, formazioni presso scuole specializzate superiori), delle scuole universitarie (p. es. politecnici federali, università cantonali, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche nonché altre istituzioni del settore universitario ai sensi dell’art. 2 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU13). Altri ambiti del settore non formale e informale sono la formazione continua e le attività giovanili extrascolastiche. Questo capoverso elenca pertanto le principali istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera che sono legittimate a presentare domanda.

Sezione 2: Mobilità internazionale per l’apprendimento

Per mobilità internazionale per l’apprendimento si intende il trasferimento fisico di una persona dalla Svizzera a un altro Paese o viceversa, al fine di svolgere un’attività di apprendimento, generalmente nello stesso ambito formativo. L’obiettivo è rafforzare le competenze chiave personali, sociali, interculturali e linguistiche, ossia le conoscenze, abilità e attitudini che supportano lo sviluppo personale così come l’integrazione e la partecipazione attiva alla società e in particolare al mercato del lavoro. La mobilità internazionale non si limita alle persone in formazione, ma vale anche per i docenti della scuola dell’obbligo e del livello postobbligatorio, i formatori, gli altri responsabili della formazione e le persone attive nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche. La mobilità fisica può essere combinata con elementi virtuali (blended mobility), ma la mobilità virtuale non può sostituire la mobilità fisica e non deve essere esplicitamente promossa.

Art. 5 Presentazione della domanda

Capoversi 1–3: i sussidi per le attività nell’ambito della mobilità internazionale per l’apprendimento sono concessi su richiesta in conformità con la LSu. La domanda deve essere presentata all’agenzia nazionale.

Per facilitare il trattamento efficiente delle domande ricevute dall’agenzia, vanno utilizzati i moduli pubblicati da quest’ultima. Devono essere fornite indicazioni sul numero di persone che svolgono un’attività di mobilità internazionale per l’apprendimento, specificando separatamente il numero di persone con esigenze particolari. Le istituzioni e le organizzazioni possono ricevere un finanziamento supplementare se i loro studenti o persone in formazione hanno esigenze particolari (p. es. disabilità fisiche) che nell’ambito di un’attività di mobilità danno luogo a costi supplementari (p. es. di alloggio o viaggio). Sono richieste anche indicazioni sulla durata e sulle destinazioni delle attività di mobilità. Infine, le istituzioni e le organizzazioni devono allegare alla domanda le convenzioni di cooperazione stipulate con istituzioni e organizzazioni partner all’estero. Senza questa base organizzativa, la mobilità internazionale per l’apprendimento non può rientrare nei programmi della Confederazione. Questo requisito si applica a tutti gli ambiti formativi. Le indicazioni richieste hanno un impatto sul calcolo degli importi.

12 https://www.movetia.ch 7/20

13 RS 414.20