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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine

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L 249/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021

I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili e visibili unicamente all’unità centrale ETIAS qualora il sistema centrale ETIAS non sia in grado di individuare lo Stato membro competente.

_____________

(*) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un

quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;

6) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 ter

Sostegno agli obiettivi dell’EES

Ai fini degli articoli 6, 14, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), del presente regolamento interroga e importa dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, e crea o aggiorna conseguentemente la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento nell’EES.

Articolo 11 quater

Interoperabilità tra l’ETIAS e l’EES ai fini della revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS su richiesta del richiedente

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 41, paragrafo 8, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), interroga il sistema centrale dell’EES per verificare che coloro che chiedono la revoca delle loro autorizzazioni ai viaggi non siano presenti nel territorio degli Stati membri.

2. Se l’esito della verifica nel sistema centrale dell’EES di cui al paragrafo 1 indica che il richiedente non è presente nel territorio degli Stati membri, la revoca ha effetto immediato.

3. Se l’esito della verifica di cui al paragrafo 1 de presente articolo indica che il richiedente è presente nel territorio degli Stati membri, si applica l’articolo 41, paragrafo 8. Il sistema centrale dell’EES registra che occorre trasmettere una notifica al sistema centrale ETIAS non appena è creata una cartella di ingresso/uscita ove si indichi che il richiedente la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ha lasciato il territorio degli Stati membri.»;

7) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Interrogazione delle banche dati Interpol

1. Il sistema centrale ETIAS interroga la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

2. Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

3. Se l’attuazione del paragrafo 2 non è garantita, il sistema centrale ETIAS non interroga le banche dati di Interpol.»;

8) all’articolo 17, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se è stato condannato per i reati di terrorismo nei 25 anni precedenti o, per gli altri reati elencati nell’allegato, nei e,

nei 15 anni precedenti e, in tali casi, quando e in quale paese;»;