Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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L 249/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021
2. Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi dell’EES, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere alla verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 3, per un periodo prolungato, tale vettore lo notifica all’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute da tale vettore.
3. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, specifica i dettagli delle procedure sostitutive di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
4. L’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori in relazione ai paragrafi 1 e 2. L’unità centrale ETIAS stabilisce le procedure operative standard che stabiliscono le modalità per la fornitura di tale sostegno. La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate concernenti il sostegno da fornire e i mezzi per fornirlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»;
5) all’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Nella cartella di ingresso/uscita sono inseriti anche i dati seguenti:
a) il numero di domanda ETIAS;
b) la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS;
c) in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per
cui essa è valida.»;
6) all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’articolo 17,
paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;»;
7) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 25 bis
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati dell’EES
1. Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha, il diritto di accedere e di consultare i dati EES conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.
2. Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli EES o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento.
Articolo 25 ter
Uso dell’EES per il trattamento manuale delle richieste delle unità nazionali ETIAS
1. Le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano l’EES usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
2. Le unità nazionali ETIAS hanno accesso all’EES e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 16 a 18 del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Dopo consultazione dell’EES da parte delle unità nazionali dell’ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra, nel fascicolo di domanda ETIAS, solo l’esito della consultazione.»;