Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/31
2) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 18 ter
Interoperabilità con l’ETIAS
1. A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, quale determinata conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il VIS è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 consentono le verifiche previste all’articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nel VIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 18 quater
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati VIS
1. Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha il diritto di accedere e di consultare i dati del VIS pertinenti conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.
2. Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli VIS o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento.
Articolo 18 quinquies
Uso del VIS per il trattamento manuale delle richieste da parte delle unità nazionali ETIAS
1. Le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano il VIS usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
2. Le unità nazionali ETIAS hanno temporaneamente accesso al VIS per consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del presente regolamento.
3. Dopo la consultazione del VIS da parte delle unità nazionali ETIAS, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra l’esito della consultazione solo nel fascicolo di domanda ETIAS.»;
3) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 34 bis
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati eseguiti nel VIS e nell’ETIAS ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 sono conservate in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.»;