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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/17
alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contempora neamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(11) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione del regolamento (UE) 2018/1240, per stabilire le modalità tecniche per l’attuazione di talune disposizioni relative alla conservazione dei dati e precisare ulteriormente le norme relative al sostegno fornito ai vettori dall’unità centrale ETIAS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
(12) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione del regolamento (UE) 2017/2226 per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive qualora sia impossibile tecnicamente per i vettori accedere ai dati e precisare ulteriormente le norme relative al sostegno da fornire ai vettori da parte dell’unità centrale ETIAS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(13) È possibile revocare le autorizzazioni ai viaggi ETIAS a seguito dell’inserimento nel SIS di una nuova segnalazione
relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o di una nuova segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l’ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.
(14) Per razionalizzare e semplificare il lavoro delle guardie di frontiera mediante una maggiore uniformità del processo
di controllo di frontiera per tutti i cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata e in seguito all’adozione dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1240, è opportuno allineare il modo in cui l’EES e l’ETIAS interagiscono al modo in cui l’EES e il VIS sono reciprocamente integrati ai fini del controllo di frontiera e della registrazione degli attraversamenti di frontiera nell’EES.
(15) È opportuno garantire le condizioni, inclusi i diritti di accesso, alle quali l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali
ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei loro compiti. L’accesso degli Stati membri agli altri sistemi di informazione dell’UE mediante le unità nazionali ETIAS dovrebbe essere conforme alla partecipazione ai rispettivi strumenti giuridici. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione. A titolo d’esempio, le disposizioni del presente regolamento relative al SIS e al VIS costituiscono disposizioni basate su tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen per le quali sono pertinenti le decisioni 2010/365/UE (14), (UE) 2017/733 (15), (UE) 2017/1908 (16) e (UE) 2018/934 (17) del Consiglio sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS e VIS.
(13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). (14) Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 17). (15) Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31). (16) Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39). (17) Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).