Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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L 249/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora i dati corrispondano a quelli del richiedente, persistano dubbi sull’identità del richiedente o dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, emerga un riscontro positivo, la domanda è trattata manualmente secondo la procedura di cui all’articolo 26.»;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Il sistema d’informazione ETIAS conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’unità centrale ETIAS ai fini di verifica ai sensi dei paragrafi da 2 a 6. Tali registri sono creati e inseriti automaticamente nel fascicolo di domanda. Essi indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati collegati ai riscontri positivi emersi, il membro del personale che ha effettuato il trattamento manuale ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, il risultato della verifica e la corrispondente giustificazione.»;
11) l’articolo 23 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.»;
b) il paragrafo 2 è modificato come segue:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Ove dal confronto di cui al paragrafo 1 risultino uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’unità centrale ETIAS. Una volta ricevuta la notifica, l’unità centrale ETIAS ha accesso, a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati al fine di verificare se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, nel caso in cui la corrispondenza sia confermata, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L’ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.»;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione, in cooperazione con l’unità nazionale ETIAS, se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e se sia necessario l’inserimento di una segnalazione al fine di impedire l’ingresso e il soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 1. Tale riferimento è visibile e accessibile solo all’unità centrale ETIAS e all’ufficio SIRENE che ha ricevuto la notifica conformemente al paragrafo 3, a meno che il presente regolamento non preveda altre limitazioni.»;
12) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 25 bis
Uso degli altri sistemi d’informazione dell’UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS
1. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto agli altri sistemi d’informazione dell’UE e può consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere al riguardo conformemente all’articolo 26. Le unità nazionali ETIAS possono consultare:
a) i dati di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226;
b) i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del regolamento (CE) n. 767/2008;
c) i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1861 trattati ai fini degli articoli 24, 25 e 26 di tale
regolamento;
d) i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1862 trattati ai fini dell’articolo 26 e dell’articolo 38,
paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento;