Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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L 249/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021
24) all’articolo 92 è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Un anno dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l’interrogazione di ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS. La Commissione trasmette tali valutazioni, unitamente al parere della commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS e ad eventuali raccomandazioni necessarie, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di valutare in che misura l’interrogazione del sistema ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS abbia contribuito al conseguimento dell’obiettivo dell’ETIAS, le valutazioni di cui al primo comma comprendono:
a) un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi alle condanne per reati di terrorismo di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
b) un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi a qualsiasi altro reato di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
c) per le domande il cui unico riscontro positivo è in ECRIS-TCN, un confronto tra il numero di rifiuti di autorizzazioni di viaggio e il numero totale di riscontri positivi emersi dall’interrogazione di ECRIS-TCN.
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS esprime pareri in merito alle valutazioni di cui al presente paragrafo.
Le valutazioni possono, se necessario, essere corredate di proposte legislative.»;
25) all’articolo 96, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il comma seguente:
«L’articolo 11 ter si applica a decorrere dal 3 agosto 2021.».
CAPO II
MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato:
a) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento;
b) dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini degli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240; e
c) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.
Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell’Unione conformemente a detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.»;