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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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L 249/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021
Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (******).
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(*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(**) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo
all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
(***) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE)
n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
(****) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
(*****) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE)
n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE)
n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(******) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).»;
2) l’articolo 4 è così modificato:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) sostiene gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d’ingresso e soggiorno, segnalazioni di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, segnalazioni di persone scomparse, segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario, segnalazioni di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e segnalazioni di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio;»;
b) è inserita la lettera seguente:
«e bis) sostiene gli obiettivi dell’EES;»;
3) all’articolo 6, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«d bis) un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale dell’EES;»;
4) l’articolo 7 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, verifica a norma dell’articolo 22, se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso tale riscontro positivo nel sistema centrale ETIAS, in uno dei sistemi d’informazione UE consultati, nei dati Europol, in una delle banche dati Interpol di cui all’articolo 12, o agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 oggetto di consultazione e, nel caso in cui una corrispondenza sia confermata o a seguito di tale verifica persistano dubbi, avvia il trattamento manuale della domanda di cui all’articolo 26;»;