Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/25
9) all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema centrale ETIAS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell’EES, nel VIS, nell’Eurodac, nei dati Europol, nell’ECRIS-TCN e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN. In particolare, il sistema centrale ETIAS verifica:
a) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito,
rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;
b) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito,
rubato o invalidato nell’SLTD;
c) se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserito nel SIS;
d) se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di
un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS;
e) se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o
annullata nel sistema centrale ETIAS;
f) se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un’altra domanda di
autorizzazione ai viaggi associata a dati di identità diversi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), nel sistema centrale ETIAS;
g) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell’EES;
h) se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;
i) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di
breve durata registrata nel VIS;
j) se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
k) se il richiedente è registrato nell’Eurodac;
l) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo
del TDAWN;
m) nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:
i) è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS;
ii) è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;
n) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di
un indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816; tali dati sono usati solo ai fini della verifica da parte dell’unità centrale ETIAS a norma dell’articolo 22 del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali da parte delle unità nazionali ETIAS a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del presente regolamento; le unità nazionali ETIAS consultano i casellari giudiziali nazionali prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all’articolo 26 del presente regolamento e, se del caso, prima delle verifiche e dei pareri ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento;
o) se il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS.»;
10) l’articolo 22 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 7 e 8.»;
b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dati presenti nel sistema centrale ETIAS;»;