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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine

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L 249/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021

4. Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), lettera m), punto ii), e lettera o), e all’articolo 23 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861, con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento:

a) cognome;

b) cognome alla nascita;

c) nome o nomi;

d) data di nascita;

e) luogo di nascita;

f) sesso;

g) attuale cittadinanza;

h) altri nomi eventuali (pseudonimi);

i) nomi d’arte;

j) soprannomi;

k) altre cittadinanze eventuali;

l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;

m) per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del

richiedente.

5. Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d), e lettera m), punto i), e all’articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1862, con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento:

a) cognome;

b) cognome alla nascita;

c) nome o nomi;

d) data di nascita;

e) luogo di nascita;

f) sesso;

g) attuale cittadinanza;

h) altri nomi eventuali (pseudonimi);

i) nomi d’arte;

j) soprannomi;

k) altre cittadinanze eventuali;

l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;

m) per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del

richiedente.

6. Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati ECRIS-TCN con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):

a) cognome;

b) cognome alla nascita;

c) nome o nomi;

d) data di nascita;

e) luogo di nascita;

e bis) paese di nascita;