Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/33
Qualora sia creata una cartella di ingresso/uscita o una cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto, il processo automatizzato di cui al primo comma consente al sistema centrale dell’EES di:
a) interrogare e importare dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2018/1240, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS;
b) aggiornare la cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del presente
regolamento; e
c) aggiornare nell’EES la cartella relativa al respingimento conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del
presente regolamento.
2. Un processo automatizzato, che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), del regolamento (UE) 2018/1240 consente all’EES di trattare le interrogazioni ricevute dal sistema centrale ETIAS e di inviare le risposte corrispondenti conformemente all’articolo 11 quater e all’articolo 41, paragrafo 8, di tale regolamento. Ove necessario, il sistema centrale dell’EES registra che occorre trasmettere una notifica al sistema centrale ETIAS non appena è creata una cartella di ingresso/uscita ove si indichi che colui che ha richiesto la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ha lasciato il territorio degli Stati membri.
Articolo 8 ter
Interoperabilità con l’ETIAS
1. A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale dell’EES è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
2. Fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento consente le verifiche previste all’articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nell’EES, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato III del presente regolamento.
Le verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240 non pregiudicano le norme specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 3, di detto regolamento.»;
3) all’articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS, designate a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ha accesso all’EES ai fini della consultazione dei dati dell’EES in modalità di sola lettura.»;
4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati
1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 3, a causa di un guasto di una parte qualsiasi dell’EES, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi abbiano già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Essa informa altresì i vettori e gli Stati membri una volta avvenuta la riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.