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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/27
e) i dati di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 trattati ai fini dell’articolo 3 di tale regolamento.
2. Nella misura in cui un riscontro positivo è il risultato di una verifica a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha altresì accesso, direttamente o indirettamente e in conformità del diritto nazionale, ai dati pertinenti contenuti nei casellari giudiziali nazionali del proprio Stato membro per ottenere informazioni sui cittadini di paesi terzi, quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816, i condannati per reati di terrorismo o altri eventuali reati di cui all’allegato del presente regolamento.»;
13) l’articolo 26 è così modificato:
a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e lettere da d) a o).»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera o), emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:
a) rifiuta l’autorizzazione ai viaggi del richiedente se la verifica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, ha determinato la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
b) valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi in tutti gli altri casi.
L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati consulta il proprio ufficio SIRENE per verificare se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e, se del caso, se sia necessario l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.»;
c) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), emerga un riscontro positivo senza tuttavia che ne emerga uno ai sensi della lettera c) del predetto paragrafo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente tiene in particolare considerazione l’assenza di tale riscontro positivo nella sua valutazione del rischio per la sicurezza al fine di decidere se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi.»;
14) all’articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del trattamento manuale di cui all’articolo 26, il parere motivato positivo o negativo è visibile unicamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato e all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.»;
15) all’articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione sulla domanda e conformemente alla sua legislazione nazionale. Durante la procedura di ricorso, il ricorrente ha accesso alle informazioni contenute nel fascicolo di domanda conformemente alle norme in materia di protezione di dati di cui all’articolo 56 del presente regolamento. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti le informazioni sulla procedura di ricorso. Tali informazioni sono fornite in una delle lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino.»;
16) all’articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia inserita una nuova segnalazione nel SIS relativa a un rifiuto d’ingresso e di soggiorno o relativa ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS ne informa il sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se la nuova segnalazione corrisponde a un’autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. Qualora sia stata inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, l’unità nazionale ETIAS revoca l’autorizzazione ai viaggi. Qualora l’autorizzazione ai viaggi sia collegata a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS o nella banca dati Interpol SLTD, l’unità nazionale ETIAS tratta manualmente il fascicolo di domanda.»;