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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/23
f) sesso;
g) attuale cittadinanza;
h) altri nomi eventuali (pseudonimi);
i) nomi d’arte;
j) soprannomi;
k) altre cittadinanze eventuali;
l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
7. Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati Europol con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), (j), k) e m), e all’articolo 17, paragrafo 8.
8. Qualora dalle verifiche automatizzate a norma degli articoli 20 e 23 emerga un riscontro positivo, l’ESP fornisce all’unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati di tali verifiche automatizzate. Nel caso delle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, tale accesso è garantito nel fascicolo di domanda fino alla conclusione del trattamento manuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2. In caso di corrispondenza tra i dati messi a disposizione e quelli del richiedente o di persistenza, a seguito delle verifiche automatizzate ai sensi degli articoli 20 e 23, di dubbi, il numero di riferimento univoco, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella dei dati per i quali è emerso il riscontro positivo è conservato nel fascicolo di domanda.
Qualora dalle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20 emerga un riscontro positivo, tali verifiche automatizzate ricevono l’opportuna notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2016/794.
9. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo di domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi corrispondano in tutto o in parte ai dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d’informazione dell’UE consultati. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d’informazione dell’UE consultati e in un fascicolo di domanda.
10. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità tecniche per l’attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda la conservazione dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.
11. Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 8, e dell’articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i dati relativi a un riscontro positivo nel fascicolo di domanda la provenienza dei dati è indicata dai dati seguenti:
a) il tipo di segnalazione, ad eccezione delle segnalazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1;
b) la fonte dei dati, vale a dire l’altro sistema d’informazione dell’UE da cui provengono i dati o i dati Europol, se del
caso;
c) il numero di riferimento, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella per cui è emerso il riscontro
positivo, lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo; e
d) se disponibili, la data e l’ora in cui i dati sono stati inseriti nell’altro sistema d’informazione dell’UE o nei dati
Europol.