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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine

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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/19

(23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea,

la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (25), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

(24) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento relative al

VIS, al SIS e all’EES costituiscono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE, (UE) 2017/733, (UE) 2017/1908 e (UE) 2018/934 del Consiglio.

(25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE)

2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE)

2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento

(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1240

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

1) all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«28) “altri sistemi d’informazione dell’UE”: il sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226, il sistema di informazione visti (VIS), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 (**), (UE) 2018/1861 (***) e (UE) 2018/1862 (****) del Parlamento europeo e del Consiglio,

(25) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. (26) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19). (27) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).