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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine

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L 249/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021

17) l’articolo 46 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell’avvenuta riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, per un periodo prolungato, il vettore ne informa l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori in relazione ai paragrafi 1 e 3. L’unità centrale ETIAS stabilisce le procedure operative standard che stabiliscono le modalità per la fornitura di tale sostegno. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate relative al sostegno da fornire e ai mezzi per fornirlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.»;

18) all’articolo 47, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida, segnalando anche se lo status della persona corrisponde allo status di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 44, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida;»;

19) all’articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Il diritto di accesso ai dati personali a norma del presente articolo lascia impregiudicati l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1861 e l’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1862.»;

20) all’articolo 73, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, le interfacce uniformi nazionali, l’infrastruttura di comunicazione, e il canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione:

a) delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 10, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 31, all’articolo 35, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 5, all’articolo 84, paragrafo 2, e all’articolo 92, paragrafo 8; e

b) delle misure adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione, del canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, nonché del portale per i vettori, in particolare degli atti di esecuzione riguardanti:

i) l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29 e da 33 a 53;

ii) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’articolo 55;

iii) la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime a norma degli articoli 45 e 69;

iv) i requisiti di prestazione;

v) le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale a norma degli articoli 51, 52 e 53.»;