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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/29
21) l’articolo 88 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono gli altri sistemi d’informazione dell’UE, volte a realizzare l’interoperabilità, ai sensi dell’articolo 11, con il sistema d’informazione ETIAS, ad eccezione della rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013;»;
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) siano state adottate le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 9 e 10, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafi 3 e 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 83, paragrafi 1, 3 e 4 e all’articolo 85, paragrafo 3;»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. L’interoperabilità, di cui all’articolo 11, con il sistema ECRIS-TCN ha inizio con l’entrata in funzione del CIR. L’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell’interoperabilità con il sistema ECRIS-TCN.
7. L’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol di cui all’articolo 12.»;
22) l’articolo 89 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 9, all’articolo 17, paragrafi 3, 5, e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo11, paragrafo 9, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 9, dell’articolo 17, paragrafi 3, 5 o 6, dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’articolo 31, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 83, paragrafi 1 o 3, o dell’articolo 85, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
23) all’articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»;