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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine

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L 249/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021

automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860 (7), (UE) 2018/1861 (8) e (UE) 2019/817 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol.

(5) Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito dal regolamento (UE) 2019/817 e dal regolamento (UE) 2019/818 del

Parlamento europeo e del Consiglio (10), consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.

(6) È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente

negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

(7) Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi dell’ETIAS e di perseguire gli obiettivi del SIS, stabiliti nel

regolamento (UE) 2018/1860, è necessario includere tra le verifiche automatizzate una nuova categoria di segnalazione introdotta da tale regolamento, più precisamente la segnalazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio.

(8) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno

o di residenza nel territorio di uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

(9) Al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei dati, è importante segnalare i falsi riscontri

positivi generati a livello dell’unità centrale ETIAS.

(10) Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del regolamento (UE) 2018/1240, è opportuno delegare alla

Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che riguardino la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informazione dell’UE consultati e i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interisti tuzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione

(5) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). (6) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20). (7) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1). (8) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14). (9) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interope rabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27). (10) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interope rabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85). (11) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). (12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.