Progetto
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine
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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/37
4. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, il SIS centrale trasmette i dati cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a d), da f) a i) e da s) a v) del presente regolamento al sistema centrale ETIAS utilizzando l’ESP, ai fini della verifica dell’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi valida.».
Articolo 6
Modifica del regolamento (UE) 2019/817
All’articolo 72 del regolamento (UE) 2019/817 è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’ESP inizia le attività, ai fini delle verifiche automatizzate di cui agli articoli 20 e 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, solo una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 di detto regolamento.».
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
D. M. SASSOLI A. LOGAR