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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 23 pagine

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14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/21

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L’unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commissione e ad eu-LISA in merito ai falsi riscontri positivi di cui all’articolo 22, paragrafo 4, generati durante le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.»;

5) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol

1. È assicurata l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, al fine di consentire le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tale interoperabilità sfrutta il portale di ricerca europeo (“ESP”) istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 e dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a decorrere dalla data di cui all’articolo 72, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2019/817 e di cui all’articolo 68, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2019/818.

2. Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il VIS con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), c) e d):

a) cognome;

b) cognome alla nascita;

c) nome o nomi;

d) data di nascita;

e) luogo di nascita;

f) paese di nascita;

g) sesso;

h) attuale cittadinanza;

i) altre cittadinanze eventuali;

j) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.

3. Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare l’EES con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):

a) cognome;

b) cognome alla nascita;

c) nome o nomi;

d) data di nascita;

e) sesso;

f) attuale cittadinanza;

g) altri nomi eventuali (pseudonimi);

h) nomi d’arte;

i) soprannomi;

j) altre cittadinanze eventuali;

k) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.