Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine

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la cura dei tumori richiederà molte risorse da questo punto di vista. Con il presente progetto, la Commissione intende creare una base che consenta finalmente, in caso di necessità, di promuovere durevolmente anche l’approvvigionamento di sangue e di suoi derivati labili in Svizzera, garantendone un trattamento sicuro.

La Commissione tiene anche a disciplinare la gratuità della donazione di sangue a livello di legge, per scongiurarne un impiego abusivo. A questo scopo adempie segnatamente il principio di gratuità già previsto dalla Costituzione federale per la donazione di organi, tessuti e cellule umani destinati alla medicina dei trapianti. Mentre la legislazione sui trapianti prevede la gratuità della donazione di organi, cellule e tessuti umani e la tutela con una norma penale, per la donazione di sangue non esiste, per ora, un disciplinamento analogo. In Svizzera, tuttavia, la prassi della gratuità della donazione di sangue è una tradizione di lunga data e incontestata. Per sancire questo standard di fatto in modo vincolante, occorre iscrivere nella legge il divieto di concedere e ricevere un profitto finanziario o un altro vantaggio in cambio di una donazione (e una norma penale corrispondente). Con l’iscrizione nella legge del principio di gratuità e della norma penale s’istituisce la base per gli strumenti di diritto amministrativo e penale che conferiscono efficacia al principio, come già avviene per la donazione di organi, tessuti o cellule umani ai sensi della legge sui trapianti. Secondo il giudizio della Commissione, si giustifica inoltre per ragioni di sicurezza - al di là dei requisiti di polizia sanitaria già previsti per le singole importazioni (cfr. art. 35 LATer e art. 44 segg. dell’OAMed) – l’introduzione di un divieto d’importazione dall’estero di sangue e suoi derivati labili che non soddisfano i requisiti di gratuità della donazione previsti a livello nazionale. Tale divieto d’importazione deve però riguardare solamente il sangue e i suoi derivati labili destinati alle trasfusioni. Per gli altri scopi (segnatamente per la fabbricazione di agenti terapeutici, cfr. art. 34 cpv. 1 LATer), deve di principio esistere ancora la possibilità di importare dall’estero sangue e suoi derivati labili nell’ambito delle vigenti prescrizioni, anche se le donazioni non soddisfano i requisiti di gratuità della donazione previsti in Svizzera. In altre parole il sangue e i suoi derivati labili importati dall’estero e destinati alla trasfusione possono provenire esclusivamente da donazioni fatte a titolo gratuito.

La Commissione considera infine non appropriato nel caso della donazione di sangue sospendere in modo generale gli uomini che negli ultimi 12 mesi hanno avuto contatti sessuali con un altro uomo. In molti altri Paesi per gli MSM sono nel frattempo stati introdotti periodi di sospensione nettamente più brevi oppure la normativa specifica concernente la sospensione è stata abolita (cfr. n. 2.4). Da un lato, la Commissione condivide in linea di principio la valutazione formulata in Germania dal settore medico e dalle autorità, ossia che - indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale - non si può di per sé presumere un aumento del rischio di malattie infettive trasmissibili per via ematica nel caso di persone non infette che hanno rapporti sessuali esclusivamente nell’ambito di una relazione stabile duratura. Di conseguenza gli MSM non possono più essere considerate «persone con comportamenti a rischio quanto all’HIV» (art. 29 cpv. 4 lett. c OAMed). D’altro canto, nel confronto internazionale, per la Commissione non è più comprensibile come in Svizzera si possa ancora considerare necessario dal punto di vista scientifico il periodo di sospensione di