Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine
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6.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
L’articolo 41a, che prevede aiuti finanziari se un approvvigionamento sufficiente della popolazione con sangue e suoi derivati labili non può essere garantito altrimenti, potrebbe comportare una spesa superiore ai limiti determinanti del freno alle spese in caso di carenza imminente o effettiva. La Commissione stima attualmente che potrebbero essere necessarie spese ricorrenti fino a circa 2,5 milioni di franchi l’anno per promuovere il trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili.
Pertanto, dato che prevede nuovi sussidi ricorrenti per oltre 2 milioni di franchi, l’articolo 41a necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.
6.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 41a sono subordinati alla condizione che un approvvigionamento sufficiente della popolazione non possa essere garantito altrimenti. Il principio di sussidiarietà è dunque concretizzato dal fatto che spetta in primo luogo all’economia privata (e sussidiariamente ai Cantoni) tenere a disposizioni i necessari medicamenti.
6.5 Conformità ai principi della legge sui sussidi
Secondo quanto prescritto dalla legge sui sussidi (art. 6 LSu), le norme necessarie che prevedono questi aiuti finanziari possono essere emanate se:
- la Confederazione ha interesse all’adempimento di un compito;
- secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve
essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;
- il compito non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della
Confederazione;
- si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere
dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e
- il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace
o più razionale.
Per quanto riguarda le prime quattro condizioni occorre considerare, come già menzionato, che già dal 1951 la Confederazione considera, tra l’altro, il servizio di trasfusione come uno dei compiti principali della CRS in favore della collettività, e che per