Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine
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12 mesi applicato in modo specifico agli MSM, allorché nel frattempo le infezioni in questione (HIV, epatite B e C) possono essere diagnosticate in modo affidabile molto prima. In un simile contesto la Commissione ritiene che mantenere il periodo di sospensione di 12 mesi per gli MSM in generale sia obiettivamente ingiustificato e discriminatorio. Pertanto, in applicazione del divieto costituzionale di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), si deve sancire per legge che i criteri di esclusione dalla donazione di sangue non devono discriminare nessuno, in particolare non per l’orientamento sessuale. La Commissione vuole fare in modo che gli MSM siano trattati allo stesso modo degli altri donatori al momento di definire la loro idoneità a donare il sangue. Questo significa che tutte le persone che per un certo periodo hanno una relazione sessualmente esclusiva devono essere valutate in base alle stesse regole.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 33a Gratuità della donazione di sangue
Questa disposizione corrisponde al disciplinamento previsto per la donazione di organi, tessuti e cellule umani ai sensi dell’articolo 6 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti. Secondo il capoverso 1, è vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di sangue umano. Come per gli organi, i tessuti o le cellule umani nel campo della medicina dei trapianti28, anche per il sangue occorre evitare che i donatori lo mettano in vendita come tale. La disposizione mira innanzitutto a proteggere i donatori, la cui salute non deve essere messa in pericolo dalla ricerca di vantaggi economici. Inoltre, anche per il sangue, la donazione deve essere determinata dal desiderio di aiutare e non da incentivi finanziari.
Al tempo stesso, però, deve essere riconosciuta la possibilità di indennizzare determinate spese senza violare il principio di gratuità. Il capoverso 2 precisa pertanto ciò che non è considerato profitto finanziario o altro vantaggio, ossia:
- il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente
occasionate al donatore dal prelievo (lett. a). Il risarcimento comprende segnatamente anche un’indennità per l’effettiva perdita di guadagno;
- il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione (lett. b). Que-
sto risarcimento non costituisce un indennizzo per la donazione in quanto tale, bensì una riparazione per un danno che non si sarebbe verificato senza la donazione. Tale riparazione non è dunque correlata direttamente alla gratuità della donazione, e pertanto non ricade sotto il divieto di conseguire un profitto;
28 Al riguardo cfr. il messaggio concernente la legge sui trapianti, FF 2002 15, in particolare 117 (n. 2.4.1.1)