Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine

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Compendio

Secondo la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale oggigiorno la legge non disciplina a sufficienza la garanzia dell’approvvigionamento di sangue e di suoi derivati labili per la popolazione svizzera. Considerato l’andamento demografico, in futuro l’approvvigionamento di sangue per i bisogni civili rivestirà un’importanza ben maggiore. La Commissione vorrebbe perciò creare una base legale per poter promuovere all’occorrenza anche l’approvvigionamento di sangue e di suoi derivati labili sicuri, garantendo un trattamento sicuro. La Commissione tiene anche a disciplinare a livello di legge la prassi di lunga data e incontestata della gratuità della donazione di sangue per scongiurarne un impiego abusivo. La Commissione considera infine non appropriato nel caso della donazione di sangue sospendere in modo generale gli uomini che negli ultimi 12 mesi hanno avuto contatti sessuali con un altro uomo.

Con il suo progetto preliminare la Commissione persegue tre obiettivi: vuole innanzitutto garantire durevolmente anche in futuro, nell’ambito delle competenze costituzionali della Confederazione, la sicurezza del finanziamento del settore svizzero delle trasfusioni di sangue (e quindi indirettamente un approvvigionamento costante di sangue e di suoi derivati labili per la popolazione) nonché il mantenimento degli elevati requisiti di sicurezza. Propone perciò di sancire nella legge sugli agenti terapeutici l’attuale sistema dell’aiuto finanziario nonché di ampliarlo. L’aiuto finanziario è previsto come misura di accompagnamento per garantire il trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati.

In secondo luogo vuole sancire la prassi di lunga data e incontestata della gratuità della donazione di sangue. Per questo motivo propone di vietare esplicitamente a livello di legge la concessione e l’accettazione di qualsiasi vantaggio in correlazione con le donazioni di sangue in Svizzera. Anche l’importazione di sangue e di suoi derivati labili destinati alle trasfusioni deve essere vietata, se la donazione è stata effettuata mediante concessione o accettazioni di simili vantaggi.

In terzo luogo la Commissione vuole sancire nella legge sugli agenti terapeutici che i criteri di esclusione dalla donazione di sangue non devono discriminare nessuno, in particolare non per l’orientamento sessuale.