Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine

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- la promozione di questi compiti da parte della Confederazione è subordinata alla

condizione che un approvvigionamento sufficiente della popolazione non possa essere garantito altrimenti. Gli aiuti finanziari della Confederazione devono contribuire indirettamente a garantire un approvvigionamento di sangue sicuro e di qualità ineccepibile in Svizzera. Se questo compito privato superiore svolto nell’interesse pubblico della Confederazione può essere adempiuto adeguatamente senza un aiuto finanziario previsto dal diritto federale, il versamento di un tale aiuto per promuovere un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili non ha ragion d’essere. L’ordinamento delle competenze previsto dalla Costituzione e il principio di sussidiarietà vengono concretizzati stabilendo che tocca anzitutto all’economia privata (e sussidiariamente ai Cantoni) tenere a disposizione i medicamenti necessari, e che quindi possono essere concessi aiuti finanziari per garantirne un impiego sicuro soltanto se non è possibile assicurare altrimenti un approvvigionamento sufficiente. Un indizio di approvvigionamento insufficiente può consistere per esempio nella consapevolezza o nell’alta probabilità di carenze. Per quanto riguarda il momento dell’erogazione, un aiuto finanziario può essere versato anche prima che subentri una carenza concreta, per fare in modo che la popolazione svizzera sia effettivamente approvvigionata in modo sufficiente quando il rischio si verifica. Se questi criteri sono adempiuti, occorre concedere alla Confederazione un ampio margine di manovra nel singolo caso, affinché si possa tener conto delle particolarità della situazione.

Il capoverso 2 enumera le varie forme in cui gli aiuti finanziari possono essere concessi nei limiti dei crediti stanziati (cfr. anche art. 51 cpv. 2 LEp). La flessibilità sul piano della politica finanziaria deve essere compatibile con lo scopo dell’aiuto finanziario. Secondo la prassi, occorre di principio presupporre l’incompatibilità se gli aiuti finanziari servono a promuovere attività a lungo termine (p. es. aiuti finanziari per le spese d’esercizio). Un aiuto finanziario potrebbe però essere giustificato, per esempio, per il mantenimento a titolo eccezionale di strutture necessarie esclusivamente per l’approvvigionamento in caso di penuria, se si tratta di garantire un trattamento sicuro (p. es. un laboratorio specifico). A queste condizioni possono essere concessi anche contributi di base (lett. a) destinati a coprire le spese d’esercizio usuali. Inoltre, nel caso degli aiuti finanziari agli investimenti la compatibilità tra la flessibilità di politica finanziaria e lo scopo dell’aiuto finanziario è generalmente assicurata. A titolo di contributo agli investimenti (lett. b) possono essere versati aiuti finanziari per esempio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture volte a garantire un trattamento sicuro. Infine, se un richiedente intende realizzare progetti nell’ambito del trattamento sicuro (p. es. per il coordinamento della cooperazione nazionale e internazionale), la Confederazione può concedere contributi vincolati a tali progetti (lett. c). Per il resto, il Consiglio federale può precisare ulteriormente queste forme di contributo in virtù della sua competenza generale a emanare disposizioni d’esecuzione.

Il capoverso 3 definisce le condizioni di base che devono essere adempiute cumulativamente per la concessione di contributi. Il richiedente o il beneficiario designato deve anzitutto: