Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine

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determinate persone sancita dalla legge (art. 36 cpv. 2) non possa essere attuata mediante criteri che discriminano qualcuno, in particolare sulla base del suo orientamento sessuale. Di conseguenza, qualsiasi differenziazione o schematizzazione deve essere appropriata e non discriminare gli interessati. Si deve in particolare esaminare se, e in caso affermativo in che misura, un periodo specifico di sospensione, attualmente di 12 mesi, applicato in generale agli MSM disponga della necessaria giustificazione (qualificata). Bisognerà esaminare, per esempio, se gli obiettivi perseguiti possono invece essere raggiunti - come in altri Paesi - anche con mezzi più blandi, come la valutazione uniforme dei comportamenti sessuali a rischio (per esempio cambiamento di partner, rapporti anali) indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale.

Art. 41a Aiuti finanziari

Questa disposizione crea una base per l’erogazione di aiuti finanziari come misura di accompagnamento volta garantire il trattamento sicuro di sangue ed emoderivati (cfr. art. 34 segg.). Essa consentirà in futuro alla Confederazione di concedere vantaggi pecuniari a beneficiari estranei all’Amministrazione federale per promuovere l’adempimento di compiti necessari a garantire un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili in Svizzera (cfr. art. 3 e 6 LSu). Ciò contribuirà ad assicurare il finanziamento del servizio di trasfusione nazionale, e quindi anche l’approvvigionamento di sangue ed emoderivati sicuri per la popolazione.

Secondo il capoverso 1, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per promuovere la garanzia di un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili se un approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti. Questa disposizione contiene due elementi fondamentali:

- perché un compito volto a «garantire un trattamento sicuro» del sangue e dei suoi

derivati labili in Svizzera sia meritevole di sostegno non basta che siano rispettati i requisiti di sicurezza per un trattamento sicuro previsti dalla legislazione sugli agenti terapeutici (segnatamente per il prelievo, la fabbricazione, la trasformazione, l’immagazzinamento, l’immissione in commercio, l’importazione e l’esportazione, cfr. art. 34 segg. LATer). Questa soluzione garantisce che non possa essere concesso un aiuto finanziario soltanto per il semplice rispetto delle prescrizioni in materia di qualità e sicurezza applicabili al trattamento del sangue e dei suoi derivati labili. La disposizione riguarda invece compiti di accompagnamento o superiori che contribuiscono a un trattamento sicuro di questi prodotti al di là dell’impiego in senso stretto e dell’adempimento delle pertinenti disposizioni. Può trattarsi per esempio della formulazione e dell’aggiornamento di standard privati relativi al trattamento (p. es. prescrizioni, direttive e raccomandazioni per l’armonizzazione delle modalità di fabbricazione ecc.) e conformi allo stato attuale della scienza e della tecnica, oppure della gestione di laboratori di riferimento per i marcatori di infezione e l’immunoematologia;