Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine
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Art. 36 cpv. 2bis
Per motivi di sicurezza sono escluse dalla donazione di sangue tra l’altro le persone il cui sangue può trasmettere agenti patogeni (art. 36 cpv. 2 lett. b). Per essere più precisi è opportuno disporre che i criteri di esclusione non devono discriminare nessuno, in particolare non per l’orientamento sessuale.
La Costituzione federale completa e precisa il diritto fondamentale dell’uguaglianza giuridica con un divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Il suo campo d’applicazione presuppone che nel suo operato lo Stato tenga conto di certe caratteristiche sensibili, incluso l’orientamento sessuale. In pratica la disparità di trattamento di persone o gruppi di persone che hanno caratteristiche rilevanti dal punto di vista della discriminazione è fondamentalmente considerata una differenziazione inammissibile. Per eliminare il sospetto di differenziazione inammissibile e giustificare una disparità di trattamento anche in presenza di caratteristiche rilevanti per la discriminazione, è necessaria una giustificazione qualificata. La dottrina e la giurisprudenza richiedono un esame particolarmente approfondito delle ragioni della disparità di trattamento. In questi casi la disparità di trattamento è ammessa soltanto se la misura persegue in primo luogo un interesse pubblico rilevante e legittimo e, in secondo luogo, se la discriminazione è appropriata e necessaria e nel contempo ragionevole per le persone interessate al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato29. In questo caso, in qualità di autorità esecutiva federale della LATer, Swissmedic è tenuta a rispettare questi requisiti in materia di diritti fondamentali e a contribuire ad attuarli (art. 35 cpv. 2 Cost.). Deve inoltre provvedere affinché siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 3 Cost.). A tale riguardo i requisiti di non discriminazione menzionati sono tra l’altro fondamentali quando Swissmedic valuta e approva i criteri di esclusione di Trasfusione CRS Svizzera SA, che diventano poi vincolanti per i centri di trasfusione regionali.
Il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione comprende anche un mandato di protezione conferito allo Stato per lottare contro le discriminazioni reali (come le esclusioni derivanti da attività private e sociali). Questo mandato di protezione è rivolto in primis al legislatore e consiste in primo luogo a realizzare il divieto di discriminazione anche tra privati (cfr. art. 35 cpv. 3 Cost.). A fine 2018 il Parlamento ha tra l’altro deciso di punire la discriminazione basata sull’orientamento sessuale (art. 261bisCodice penale, CP30; art. 171c cpv. 1 Codice penale militare31); l’elettorato ha accolto il progetto il 9 febbraio 2020 con il 63,1 per cento dei voti.
Ora, per il rapporto privato tra i centri per la donazione del sangue e le persone disposte a donare il proprio sangue, il nuovo capoverso 2bisprevede che l’esclusione di
29 Cfr. p. es. DTF 135 I 49 C. 6.1 pag. 58
30 RS 311.0
31 RS 321.0