Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine

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anche negli ospedali e dell’importazione da parte di questi ultimi). Sostanzialmente, finanziano questi compiti con la vendita di prodotti (soprattutto a ospedali e società farmaceutiche) e di prestazioni di laboratorio (soprattutto a laboratori ospedalieri e privati, studi medici, imprese industriali, università e autorità nonché ad altri centri di trasfusione regionali e a Trasfusione CRS Svizzera SA). Il finanziamento è assunto sostanzialmente dai Cantoni e dall’assicurazione sociale malattie (assunzione dei costi per le corrispondenti prestazioni). Perciò, queste concrete prestazioni di approvvigionamento non sono in quanto tali oggetto delle proposte disposizioni sull’aiuto finanziario. Per esempio, se in futuro a causa della diminuzione del consumo di sangue la copertura dei costi potesse essere assicurata soltanto in parte, occorrerà esaminare, se del caso, in quale misura questi compiti possano essere adempiuti o promossi autonomamente dai Cantoni (cfr. art. 6 lett. b LSu) o assorbiti dalle possibilità di finanziamento dell’assicurazione sociale malattie (cfr. art. 6 lett. d LSu), prima che la Confederazione emani disposizioni sul sovvenzionamento.

A questo proposito occorre considerare che nel settore dei servizi di trasfusione non esiste un monopolio legale, e in particolare non lo prevede neppure il decreto federale del 1951 (cfr. n. 2.1.4). In altri termini, per l’approvvigionamento di sangue e suoi derivati labili per la popolazione svizzera non è prevista alcuna garanzia di esclusività a favore della CRS o di Trasfusione CRS Svizzera SA. Se altri offerenti offrono prestazioni in questo settore o in alcuni suoi ambiti, le proposte disposizioni sugli aiuti finanziari consentiranno in futuro di promuovere anche queste prestazioni. Se le condizioni determinanti sono adempiute, dunque, sarà possibile sostenere direttamente per esempio le attività dei centri di trasfusione regionali (p. es. gestione dei due laboratori di riferimento per i marcatori di infezione e l’immunoematologia da parte di Interregionale Blutspende SRK BE / VD / VS per conto di Trasfusione CRS Svizzera SA). La stessa regola vale eventualmente anche per altri offerenti che non fanno parte della CRS e che forniscono prestazioni suscettibili di essere sostenute.

2.3 Gratuità della donazione di sangue

La donazione di sangue a titolo volontario e gratuito è riconosciuta in diverse raccomandazioni e direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Consiglio d’Europa quale principio etico fondamentale. Questo perché da un lato la gratuità della donazione è un elemento essenziale di sicurezza: chi non guadagna nulla donando il sangue non ha alcun interesse a nascondere fattori di rischio. La gratuità delle donazioni contribuisce in tal modo a impedire che sia donato sangue contaminato. Dall’altro, si ritiene irresponsabile sotto il profilo etico motivare con incentivi finanziari persone in difficoltà a donare il sangue.