Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine

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l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario (art. 3 cpv. 1 della legge sui sussidi13; LSu). La Confederazione versa questo aiuto finanziario come contributo ai compiti svolti dalla CRS a favore della collettività; con esso copre l’uno per cento circa dei costi dei compiti principali della CRS, cioè dei compiti non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici. I compiti principali della CRS a cui partecipa la Confederazione comprendono segnatamente l’assistenza sanitaria volontaria e la promozione delle cure infermieristiche ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 1951 (non è invece menzionato il servizio di trasfusione delegato dalla CRS a Trasfusione CRS Svizzera SA). Con ciò, di principio il Consiglio federale riconosce (ancora) i «compiti principali» definiti all’articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 1951 come compiti scelti dalla CRS e svolti nell’interesse pubblico e a favore della collettività.

2.2 Necessità di agire in termini finanziari

La Commissione presume che in futuro il servizio di trasfusione del sangue come compito privato nell’interesse pubblico non potrà più essere adempiuto in misura sufficiente. Per quanto riguarda il bisogno di sostegno va fatta una distinzione tra le seguenti attività:

- Trasfusione CRS Svizzera SA si finanzia essenzialmente grazie al ricavato pro-

veniente dalla ricerca di donatori e dai trapianti (oltre 2/3 del ricavo d’esercizio) nonché da donazioni, partecipazioni ai costi e contributi di opere assistenziali e organizzazioni senza scopo di lucro. In quanto organizzazione mantello nazionale nel settore dei servizi di trasfusione, adempie svariati compiti che, indipendentemente dalla fabbricazione e dalla distribuzione vere e proprie, sono volti a garantire un approvvigionamento di sangue di qualità ineccepibile e sicuro: coordinamento centrale dell’approvvigionamento di sangue a livello nazionale, formulazione e aggiornamento di prescrizioni e raccomandazioni secondo lo stato più recente della scienza e della tecnica, gestione di un laboratorio di riferimento per i marcatori di infezione e di uno per l’immunoematologia ecc. In primis vanno sostenute le attività che, oltre all’adempimento dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione in materia di agenti terapeutici, contribuiscono a garantire un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili e che non possono essere rimunerate altrimenti (p. es. tariffe dell’assicurazione sociale malattie). L’effettivo adempimento delle condizioni determinanti per la concessione di un aiuto finanziario dovrà essere verificato nel caso specifico sulla base di tutte le informazioni necessarie.

- gli undici centri di trasfusione regionali si occupano dell’effettivo approvvigiona-

mento di sangue, della fabbricazione dei derivati labili (incluse le necessarie attività di laboratorio) e della distribuzione dei prodotti (tranne che della produzione

13 RS 616.1