Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 26 pagine
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Il medico in capo chiese alla CRS di reclutare donatori sia tra i soldati sia in seno alla popolazione civile. Da questa iniziativa nacque un servizio di trasfusione concepito per le necessità dell’esercito («Kriegsblutspendedienst», servizio di trasfusione in tempo di guerra). Per evitare che questa organizzazione cessasse di esistere con la fine del servizio attivo, la CRS previde di trasformarla in un’organizzazione di pace per esigenze civili («Friedensblutspendedienst», servizio di trasfusione in tempo di pace). Alla fine del 1945, una donazione della Croce Rossa Americana consistente in oltre 13 000 unità di plasma liofilizzato offrì l’occasione per sviluppare in modo decentralizzato questo servizio trasfusionale civile. La CRS creò un laboratorio centrale a Berna e ordinò alle sue sezioni di creare centri di trasfusione regionali incaricati di attrarre e reclutare donatori e di produrre e distribuire sangue intero conservato.
Nel 1951 la Confederazione riconobbe la posizione speciale della CRS in quanto unica società nazionale della Croce Rossa sul suo territorio (art. 1 cpv. 1 Decreto federale del 13 giugno 1951 concernente la Croce Rossa Svizzera7). Questo dopo che la CRS ebbe tra l’altro chiesto alla Confederazione di aumentare consistentemente, a partire dal 1950, il sussidio che le versava annualmente (dal 1904, per sostenerla nell’adempimento dei suoi compiti nazionali) e di riconoscere per decreto federale il suo statuto speciale rispetto ad altre opere caritatevoli8. Il «servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili» fu designato come uno dei tre compiti principali della CRS (art. 2 cpv. 1 DF 1951). La Confederazione creò così, in omaggio alle varie attività della CRS e alla collaborazione con le autorità nel settore della sanità pubblica, la necessaria base legale per poter tener conto dello statuto speciale di quest’ultima in quanto società nazionale della Croce Rossa garantendole un appoggio finanziario e facilitazioni particolari (art. 3 cpv. 1 DF 1951)9. In virtù di tale base legale, la Confederazione assegna ogni anno alla CRS un sussidio per lo svolgimento dei suddetti compiti, tra cui il servizio di trasfusione (art. 3 cpv. 2 DF 1951), fissando ogni anno l’importo di tale sussidio nel bilancio (art. 3 cpv. 3 DF 1951).
Dopo che attorno alla metà degli anni 1980 alcuni pazienti furono contagiati dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV) a causa di una somministrazione di sangue o di suoi derivati, nel 1993 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituì il gruppo di lavoro «Sangue e AIDS», incaricato di verificare se in questo settore vi fossero lacune e di valutare con quali misure esse potessero essere colmate. Nel suo rapporto del 31 gennaio 1994 («rapporto Voyame»), il gruppo di lavoro giunse in particolare alla conclusione che il settore della trasfusione in Svizzera andasse riorganizzato e che dovesse essere sottoposto a un solo ente. Secondo il rapporto, questo ente avrebbe dovuto delegare una parte delle sue competenze alla CRS, che avrebbe continuato ad
7 RS 513.51; di seguito «DF 1951»
8 Al riguardo e per un approfondimento cfr. il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 1949 concernente un contributo annuale al Comitato Internazionale della Croce Rossa, all’attività della Croce Rossa Svizzera e la notificazione delle Convenzioni di Ginevra, BBl 1951 I 706, in particolare 709 segg. (non pubblicato in italiano nel Foglio federale)
9 BBl 1951 I 706, in particolare 711 (non pubblicato in italiano nel Foglio federale)