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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine

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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22 Condizioni

(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIn)

I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:

a. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:

1. dati relativi a rapporti personali con terzi,

2. dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,

3. dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,

4. dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;

b. far svolgere accertamenti medici o psicologici, in particolare accertamenti per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione della persona da controllare come pure il consumo di droghe e di sostanze stupefacenti;

c. adottare misure secondo l’articolo 25 LPers;

d. applicare misure concernenti il possesso dell’arma personale, nella misura in cui la persona da controllare è un militare;

e. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.

Art. 23 Comunicazione

(art. 40 LSIn)

1Se una persona è soggetta in modo consecutivo a diversi motivi di controllo e in occasione del controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti.

2I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se sussistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all’obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:

a. sentenze penali;

b. indagini di polizia, inchieste penali o procedimenti penali in corso a causa di un sospetto di un delitto o un crimine commesso; la comunicazione avviene soltanto se, in base alla valutazione del servizio che dirige l’indagine o il procedimento, non compromette la procedura in corso;

c. seri segni o indizi secondo l’articolo 113 capoverso 1 LM oppure un sospetto di tali segni o indizi;

d. segni o indizi per un’idoneità al servizio militare limitata, un’inidoneità al servizio militare oppure un’incapacità alla funzione;

e. seri segni o indizi che possano mettere in pericolo se stessi o terzi.

3I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere inoltrate le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.