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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine

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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone «%ASFF_YYYY_ID»

b. per le verifiche dell’affidabilità secondo la LAsi: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 2;

c. per le verifiche dell’affidabilità secondo la LPers: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 3.

2Per l’esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 4;

b. per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 5.

3Per le funzioni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LAEl vale l’elenco delle funzioni secondo l’allegato 6.

4I titolari di una licenza di costruzione o d’esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l’articolo 24 LENu. L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.

Art. 4 Modifica

Su richiesta dei dipartimenti e della Cancelleria federale, il DDPS può completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 5 Pubblicazione, conservazione e comunicazione

1Gli allegati 1, 4 e 6 non vengono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all’articolo 6 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.

2Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Verifica dell’aggiornamento

(art. 28 cpv. 2 LSIn)

1I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l’aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:

a. almeno ogni 4 anni;

b. in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.

2Redigono rapporti in tal merito per il DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l’articolo 4.

10 RS 170.512