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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine
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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone «%ASFF_YYYY_ID»
nucleari e che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
b. persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;
c. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.
2Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone impiegate presso il titolare di una licenza di costruzione o d’esercizio oppure presso il destinatario di una decisione di disattivazione per impianti nucleari e che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.
Art. 14 Verifiche dell’affidabilità secondo la LAEl
1Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l’articolo 18 LAEl, per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d’approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.
2Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell’approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.
Sezione 5: Esecuzione
Art. 15 Servizi promotori e servizi decisori
(art. 31 cpv. 1 LSIn)
1I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.
2Se è responsabile della nomina o dell’attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.
3Per i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu valgono le seguenti competenze:
a. servizi promotori: i titolari di licenze di costruzione o d’esercizio oppure i destinatari di decisioni di disattivazione per impianti nucleari;
b. servizio decisore: l’IFSN.
4Per verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20a LAEl la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.
5Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e decisori.