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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine

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Sicurezza della Confederazione

Sezione 3: Controlli senza elenchi delle funzioni

Art. 7 Controllo straordinario

Su domanda del dipartimento o della Cancelleria federale, il DDPS decide nel singolo caso se una persona tenuta a esercitare una funzione non ancora contenuta in un elenco delle funzioni di cui agli allegati 1–6 debba essere sottoposta al controllo. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 8 Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi

(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

1Il DDPS decide su domanda del Cantone, per quali funzioni degli impiegati cantonali viene eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera b LSIn. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

2Se nel caso di terzi che adempiono un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza per l’Amministrazione federale secondo l’articolo 49 LSIn occorre eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone, la decisione spetta:

a. nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: al servizio specializzato per la sicurezza aziendale;

b. in tutti gli altri casi: all’incaricato della sicurezza delle informazioni del dipartimento o della Cancelleria federale.

Art. 9 Controllo di affidabilità straordinario da parte dell’IFSN

L’IFSN decide in merito all’affidabilità di persone che hanno accesso soltanto per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:

a. un’azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare era o è attiva;

b. una camera di commercio svizzera o estera;

c. un’autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.

Sezione 4: Livelli di controllo

Art. 10 Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn

(art. 30 LSIn)

1Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi della LSIn:

a. il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;