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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine
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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone «%ASFF_YYYY_ID»
b. l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
c. l’accesso a zone di sicurezza, in particolare alle zone di protezione 2 o 3 di un’opera secondo la legislazione sulla protezione delle opere militari;
d. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.
2Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi della LSIn:
a. il trattamento di informazioni classificate «segreto»;
b. l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
c. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione o da collaboratori esterni:
1. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),
2. presso il Servizio informazioni militare (SIM),
3. presso il Centro operazioni elettroniche della Base d’aiuto alla condotta (COE),
4. presso l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
d. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 201511 sulle attività informative (LAIn);
e. attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.
Art. 11 Verifica dell’affidabilità secondo la LPers
1Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base secondo l’articolo 20b LPers le seguenti attività:
a. attività di sovranità nazionale degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all’estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento;
b. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi svizzeri;
c. attività nell’ambito di compiti di perseguimento penale o di polizia:
1. in relazione ai mezzi e ai metodi operativi utilizzati per combattere i crimini o i delitti,
2. in relazione all’identità di persone esposte,
3. del personale dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
11 RS 121